Accesso al nuovo regime sugli impatriati
Un lavoratore che a dicembre 2020 si era trasferito nel Regno Unito e che a fine 2025 rientra in Italia per svolgere la propria attività presso l’ufficio di Milano di una società con sede a Berlino, avendo concordato con il datore di lavoro la possibilità di lavorare in smartworking, potrà beneficiare, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, del nuovo regime sugli impatriati, a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi quattro anni. Questo è quanto emerge dalla risposta n. 2 del 12 gennaio 2026.
L’Agenzia delle Entrate ricorda la disciplina relativa al regime fiscale agevolato per impatriati, con requisiti e condizioni per fruire dei benefici (articolo 5 del Dlgs n. 209/2023, modificato dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 132/2025).
La misura agevolativa permette di tassare solo il 50% dei redditi di lavoro, fino a 600.000 euro, se sono rispettate alcune condizioni:
Impegno a rimanere fiscalmente residenti in Italia per un determinato periodo.
Non essere stati residenti in Italia nei tre anni precedenti al rientro.
Svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia.
Possedere qualificazione o specializzazione elevata.
Il periodo minimo di residenza all’estero richiesto è di 3 anni. Tuttavia, se il datore di lavoro è lo stesso con cui il dipendente era stato impiegato all’estero, i periodi d’imposta diventano:
6 anni, se il lavoratore non era precedentemente impiegato in Italia presso lo stesso soggetto o gruppo.
7 anni, se il lavoratore aveva già prestato attività in Italia per lo stesso soggetto o gruppo prima del trasferimento all’estero.
L’Agenzia conferma inoltre che il rientro in Italia di un lavoratore dipendente in smartworking consente di accedere al regime agevolato anche se il datore di lavoro è una società estera (cfr. risposta n. 132/2021).
In sintesi, l’ingegnere che rientra in Italia nel 2025 e lavora in smartworking per un datore di lavoro estero diverso da quello precedente potrà accedere al nuovo regime sugli impatriati dal 2026 per quattro anni, se possiede tutti i requisiti richiesti.
Se il datore di lavoro non applica direttamente l’agevolazione in busta paga, il lavoratore potrà comunque beneficiarne tramite la propria dichiarazione dei redditi (cfr. circolari n. 17/2017 e 33/2020).
Fonte: fiscooggi.it
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