- L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime degli impatriati deve essere applicato in maniera uniforme per l’intera durata dell’agevolazione
L’Agenzia delle Entrate, in risposta agli interpelli nn 492, 495 e 497 del 25 novembre 2019 in merito al regime degli impatriati ha chiarito che tale regime deve essere applicato in maniera uniforme per l’intera durata dell’agevolazione.
Si fa presente che l'articolo 16 del DLgs n. 147/2015 ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati per essere stato successivamente oggetto di modiche normative ad opera dell’art. 5 del DL 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019 rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2020.
Pertanto, per il trasferimento della residenza fiscale in Italia nel periodo d'imposta 2019 (entro il 2 luglio 2019), occorre far riferimento alla formulazione vigente fino al 30 aprile 2019.
La norma prevede che il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% dell’ammontare. L’agevolazione, però, come accennato è operativa soltanto nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento di residenza in Italia e nei successivi quattro anni, non potendo dunque beneficiare dell’agevolazione modificata dal DL 34/2019.
Di conseguenza il contribuente non potrà usufruire, nemmeno a partire dall’anno d’imposta 2020, dei benefici previsti dall’articolo 16, come modificato dal DL 34/2019 (detassazione del 70% ed estensione dell’agevolazione per ulteriori cinque anni).
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