Quando la trascrizione è davvero efficace
La trascrizione della domanda giudiziale con cui i creditori impugnano la rinuncia all’eredità del proprio debitore deve rispettare regole rigorose. In mancanza, non produce gli effetti tipici previsti dalla legge. A ribadirlo è il Tribunale di Pistoia, che con decreto del 20 novembre 2025 ha confermato la correttezza della riserva apposta dal conservatore dei registri immobiliari.
Il caso affronta una questione centrale in tema di tutela del credito, pubblicità immobiliare e successione ereditaria, chiarendo quando la domanda ex art. 524 c.c. può considerarsi efficacemente trascritta.
Ai sensi dell’articolo 524 del codice civile, se un soggetto rinuncia all’eredità arrecando pregiudizio ai propri creditori, questi ultimi possono ottenere l’autorizzazione ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, esclusivamente per soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito.
Secondo il Tribunale di Pistoia, affinché la trascrizione della domanda giudiziale produca gli effetti previsti dall’art. 2652 n. 1 c.c., è però indispensabile che essa sia trascritta anche contro l’erede subentrato, ossia contro colui che ha acquisito l’eredità a seguito della rinuncia e che può disporre dei beni, inclusi quelli immobiliari.
Con ricorso sommario di cognizione, un creditore chiedeva al Tribunale di Pistoia di essere autorizzato ad accettare l’eredità in luogo della debitrice rinunziante, al fine di soddisfarsi su un immobile oggetto di esecuzione forzata pendente dinanzi allo stesso Tribunale.
Invocando il principio della continuità delle trascrizioni, il creditore richiedeva la trascrizione della domanda giudiziale presso i servizi di pubblicità immobiliare. Tuttavia, il conservatore, rilevando profili critici sulla trascrivibilità, apponeva riserva ai sensi dell’art. 2674-bis c.c., provvedimento poi impugnato con reclamo.
La Corte di cassazione ha più volte chiarito che l’azione ex art. 524 c.c.:
non coincide con l’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c.;
si distingue dall’azione revocatoria, poiché non richiede la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del rinunziante.
Sotto il profilo degli effetti, tuttavia, l’azione presenta analogie con la revocatoria, in quanto rende inefficace la rinuncia all’eredità nei confronti del creditore, nella misura in cui essa riduce la garanzia patrimoniale.
Dal punto di vista della pubblicità immobiliare, la domanda giudiziale ex art. 524 c.c. è trascrivibile ai sensi dell’art. 2652 n. 1 c.c., ma solo se idonea a produrre gli effetti tipici previsti dalla norma. Ciò implica che la domanda non debba essere rivolta esclusivamente al rinunziante, ma anche al soggetto al quale l’eredità si è devoluta.
Il Tribunale ha rigettato il reclamo, confermando la correttezza dell’operato del conservatore. In particolare, ha evidenziato che la trascrizione è efficace solo se la domanda mira a risolvere il conflitto tra il creditore del rinunziante e gli aventi causa dell’erede accettante.
Pur non configurandosi un litisconsorzio necessario sul piano processuale, la trascrizione deve comunque avvenire anche nei confronti dell’erede subentrato, in conformità all’orientamento espresso dalla Cassazione n. 15468/2003, tuttora considerato punto di riferimento.
Il Collegio ha inoltre escluso che possa operare il principio della continuità delle trascrizioni di cui all’art. 2650 c.c., osservando che tale norma non richiama l’art. 2652 c.c. e che il sistema della pubblicità immobiliare è improntato a tipicità e tassatività.
La pronuncia del Tribunale di Pistoia ribadisce un principio fondamentale:
la trascrizione della domanda di impugnazione della rinuncia all’eredità è efficace solo se eseguita anche contro l’erede che ha acquisito i beni.
In mancanza, il conflitto tra creditori del rinunziante e aventi causa dell’erede accettante si risolve a favore di questi ultimi, a prescindere dall’ordine temporale delle trascrizioni.
Un chiarimento di grande rilievo pratico per professionisti, creditori e operatori del settore immobiliare, chiamati a muoversi con attenzione tra successioni, azioni giudiziali e pubblicità immobiliare.
Fonte: fiscooggi.it
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