Chiarimenti dalla Cassazione
La Cassazione con la sentenza n. 1077 del 23 gennaio 2026 ha confermato che l’amministratore non può considerarsi estraneo al reato tributario commesso dalla società, anche quando il profitto illecito non arrivi direttamente nelle sue mani.
Il provvedimento riguarda la confisca per equivalente prevista dall’articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000, misura sostitutiva della confisca diretta, che interviene quando il patrimonio dell’ente è insufficiente a coprire il profitto illecito derivante dall’evasione fiscale. La Corte ha sottolineato che la confisca mantiene funzione di neutralizzazione del vantaggio illecito, senza assumere finalità punitiva autonoma.
Il Gip di Foggia aveva disposto il sequestro preventivo dei beni della società e, in caso di incapienza, del patrimonio personale del rappresentante legale, corrispondente alle imposte non versate. L’amministratore aveva impugnato il provvedimento, sostenendo la sproporzione e la natura punitiva della misura.
Il Tribunale e successivamente la Cassazione hanno respinto il ricorso: l’amministratore aveva partecipato attivamente all’illecito fiscale, e la confisca per equivalente colpisce il profitto illecito direttamente riconducibile all’evasione, senza incidere su beni estranei o leciti.
Secondo la Corte, la confisca per equivalente:
opera come rimedio sostitutivo della confisca diretta, contenendosi nel valore del profitto non più recuperabile;
conserva la sua funzione di neutralizzazione del vantaggio illecito;
colpisce l’amministratore come autore dell’illecito, indipendentemente dalla percezione materiale del profitto;
non rappresenta una pena sproporzionata ai sensi dell’art. 49, par. 3 della Cedu;
segue un principio di sussidiarietà: si applica solo quando la confisca diretta sulla società non è possibile.
In sostanza, la confisca per equivalente tutela l’ordinamento fiscale e realizza la finalità ripristinatoria, senza diventare misura afflittiva autonoma. L’amministratore risponde quindi del reato non come soggetto estraneo, ma per la sua partecipazione attiva alla condotta illecita.
Fonte: fiscooggi.it
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