Nuove indicazioni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito, con la circolare n. 9 del 21 aprile 2022, informazioni circa lo stato attuale del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), dando nuove indicazioni relative alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (CTS), e più precisamente sul procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS, con la finalità di porre sin dall’inizio le basi di una prassi applicativa comune a tutti gli uffici coinvolti, volta a conseguire il fondamentale obiettivo di “garantire l’uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza della normativa su tutto il territorio nazionale, oltreché di assicurare l’essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore”.
Con questo ultimo documento pubblicato, recante oggetto “Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV (Organizzazioni di volontariato) e delle APS (Associazioni di promozione sociale) iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS.”, vengono esplicitate e dettagliate le diverse modalità di iscrizione che gli enti devono implementare a seconda della compresenza di alcuni requisiti e caratteristiche proprie.
Vengono altresì indicate le tempistiche entro le quali gli uffici del RUNTS dovranno compiere i controlli dovuti e restituire quindi risposta alle associazioni.
Per l’iscrizione degli enti già esistenti e dotati di personalità giuridica viene prevista una verifica del notaio sulla sussistenza dei requisiti e sulla congruità del patrimonio.
Sarò necessario che l’attestazione patrimoniale abbia una data certa e non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, secondo le previsioni dell’articolo 42-bis del codice civile. Il procedimento di verifica è avviato d'ufficio e non su istanza di parte.
Il trust non può essere ricompreso all’interno del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del Codice del Terzo settore) in quanto, essendo privo di soggettività giuridica, non è configurabile come ente (si veda fra l’altro ordinanza della Cassazione n. 3986/2021).
Le nuove istruzioni fanno seguito al debutto del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, operativo dal 23 novembre 2021 (decreto dirigenziale n. 561/2021, ai sensi dell’articolo 30 del Dm n. 106/2020), che a regime sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l’anagrafe delle Onlus.
Il provvedimento che ha dato avvio al registro contiene il calendario degli adempimenti che riguardano sia l’ufficio statale, sia gli uffici del RUNTS delle Regioni e delle Province autonome.
In particolare, la circolare definisce:
Approvati dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, i due decreti legislativi
Il secondo acconto Irpef slitta al 2024
L’incentivo per sostenere la trasformazione tecnologica delle PMI
Possibilità di sanare l’errore emettendo nota di variazione in diminuzione
Tutte le regole per richiedere l'agevolazione
Nuova opportunità di regolarizzazione fiscale entro il 20 dicembre 2023
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