I soci rispondono anche delle obbligazioni tributarie
La Cassazione conferma: non è necessario aver ricevuto somme per essere parte nel giudizio
Con l’ordinanza n. 16916 del 24 giugno 2025, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul regime di responsabilità degli ex soci di società estinte, ribadendo e chiarendo i principi già enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3625/2025.
Due ex soci di una Srl, cancellata dal Registro delle imprese nel 2012, avevano impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno 2008. In primo e secondo grado, le Commissioni tributarie avevano accolto il ricorso, ritenendo:
che l’Agenzia non avesse dimostrato la percezione, da parte dei soci, di somme derivanti dalla liquidazione;
inapplicabile il raddoppio dei termini per l’accertamento, trattandosi di procedimento penale a carico del solo legale rappresentante.
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ribadendo un punto fermo: l’estinzione della società comporta un fenomeno successorio sui generis, in base al quale gli ex soci subentrano nella posizione processuale dell’ente estinto, anche in assenza di distribuzioni patrimoniali.
In sintesi:
Il socio è parte legittimata nel processo già pendente al momento dell’estinzione, senza necessità di un nuovo atto o di verifica preliminare sulla riscossione di somme;
Non può opporre il difetto di legittimazione passiva, neppure se non ha partecipato al giudizio di primo grado;
La responsabilità è limitata a quanto effettivamente percepito in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.), ma questo incide sul piano sostanziale, non su quello processuale.
La Corte precisa che l’interesse ad agire del Fisco nei confronti degli ex soci può sussistere anche indipendentemente dalla percezione di somme: basti pensare all’escussione di garanzie o all’accertamento di sopravvenienze attive.
Quanto al raddoppio dei termini per l’accertamento (ex art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973), la sua applicabilità si riflette anche sugli ex soci, in quanto successori della società estinta.
Tradizionalmente, le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettevano agli eredi né ai soci, per il loro carattere personale (art. 2, D.lgs. 472/1997).
Tuttavia, con l’ordinanza n. 23341 del 29 agosto 2024, la Cassazione ha cambiato orientamento:
anche le sanzioni si trasmettono ai soci di società estinte, nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione.
La motivazione di fondo è evitare che chi si è avvantaggiato della violazione tributaria resti esente dagli effetti sanzionatori, in linea con l’art. 7 del D.L. 269/2003.
La giurisprudenza attuale consolida un assetto chiaro: in caso di estinzione della società, gli ex soci subentrano nella posizione processuale dell’ente e non possono sottrarsi al giudizio in corso, anche per le sanzioni tributarie, pur restando la loro responsabilità sostanziale limitata a quanto effettivamente ricevuto in sede di liquidazione.
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