Non servono mezzi tracciabili per evitare il reddito imponibile
I rimborsi spese erogati ai dipendenti in missione all’estero non concorrono a formare reddito, anche se effettuati con mezzi non tracciabili. La tracciabilità è infatti richiesta solo per le trasferte svolte sul territorio italiano. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 188 del 10 luglio 2025, fornita a seguito di un interpello.
Il quesito
Un ministero ha chiesto chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi spese per i dipendenti inviati in missione o in trasferta all’estero, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024, art. 1, comma 81). La norma stabilisce che i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto non siano tassati come reddito da lavoro dipendente, a condizione che le spese siano sostenute con strumenti di pagamento tracciabili.
Tuttavia, il ministero ha sollevato il dubbio sul trattamento fiscale da adottare nei casi in cui i dipendenti vengano inviati in Paesi dove non è possibile utilizzare strumenti di pagamento tracciati. In particolare, ha chiesto se, in tali circostanze, i rimborsi possano comunque essere esclusi dall’imposizione fiscale.
Il chiarimento dell’Agenzia
La risposta dell’Agenzia arriva in seguito a un'importante modifica normativa. Se, infatti, la Legge di bilancio 2025 aveva introdotto l’obbligo di tracciabilità per i rimborsi spese (ai fini della non concorrenza al reddito), il Decreto-legge n. 84/2025, emanato il 17 giugno 2025, ha limitato tale obbligo alle sole spese sostenute in Italia.
In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto ha modificato nuovamente il comma 5 dell’articolo 51 del TUIR, chiarendo che il requisito della tracciabilità si applica esclusivamente alle missioni e trasferte svolte sul territorio nazionale.
Conclusione
Pertanto, in base all’attuale quadro normativo, per evitare che i rimborsi spese costituiscano reddito imponibile:
in Italia è necessario che i pagamenti siano effettuati con mezzi tracciabili (come bonifico o carte elettroniche);
all’estero tale obbligo non si applica, anche se le spese sono sostenute in contanti o con strumenti non tracciabili.
Una semplificazione importante, soprattutto nei casi in cui i dipendenti operano in contesti internazionali con limitata disponibilità di sistemi di pagamento elettronico.
Se l'eccedenza supera il 5 per cento, si applica l’imposta da cessione
Presunzione valida anche se i soci sono società
Fino a 30mila euro a fondo perduto con il bando Rafforza e Rinnova
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Se l'eccedenza supera il 5 per cento, si applica l’imposta da cessione
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