Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Collaborazioni universitarie e dipendenti di istituzioni europee: l’Agenzia chiarisce i confini operativi del nuovo regime per i lavoratori impatriati.
Con le risposte n. 263 e n. 264 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito due importanti chiarimenti sull’applicazione del nuovo regime impatriati, introdotto dal Dlgs n. 209/2023.
I quesiti riguardano, rispettivamente, la compatibilità del beneficio con una collaborazione universitaria preesistente e la possibilità di accedere al regime per chi ha lavorato presso istituzioni europee.
(Risposta n. 263/2025)
Un cittadino italiano, trasferitosi all’estero nel 2023 come dipendente di una società, ha mantenuto una collaborazione da remoto con un’università italiana. Intendendo rientrare in Italia nel 2026 per lavorare presso una nuova azienda, ha chiesto se potrà accedere al regime agevolato, pur continuando la collaborazione con l’ateneo.
L’Agenzia ha chiarito che, in presenza di tutti i requisiti previsti, l’agevolazione può essere riconosciuta.
Il contribuente:
non è stato residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento;
si impegna a risiedere in Italia per almeno quattro anni;
svolgerà l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio nazionale;
e la nuova società datrice di lavoro non coincide con quella estera.
In base al nuovo regime, i redditi da lavoro concorrono alla formazione del reddito imponibile solo per il 50%, fino a un massimo di 600.000 euro annui.
L’Agenzia ha precisato che la collaborazione con l’università non comporta alcuna preclusione all’accesso al regime, purché i requisiti generali siano rispettati.
Tuttavia, i compensi percepiti dall’ateneo non potranno beneficiare dell’agevolazione, trattandosi di redditi prodotti con lo stesso datore di lavoro antecedente al rientro.
(Risposta n. 264/2025)
Il secondo interpello riguarda un cittadino italiano che ha lavorato prima alla Banca europea per gli investimenti (BEI) in Lussemburgo e successivamente, dal 2023 al 2025, alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a Londra.
In vista del rientro in Italia nell’ottobre 2025, ha chiesto se possa usufruire del regime impatriati o se operi la preclusione prevista per i funzionari dell’Unione europea.
L’Agenzia ha chiarito che la BERS non rientra tra le istituzioni o organi dell’UE e pertanto non è soggetta al Protocollo n. 7 sui privilegi e immunità dell’Unione europea, che considera i funzionari europei fiscalmente residenti in Italia anche se iscritti all’AIRE.
Di conseguenza, il lavoratore potrà accedere al regime agevolato a partire dal 2026, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa.
Resta ferma la possibilità che, in presenza di precedenti rapporti con lo stesso datore di lavoro, il periodo minimo di permanenza all’estero venga elevato da tre a sei o sette anni.
Le due pronunce forniscono indicazioni operative importanti:
la continuità con una collaborazione universitaria non esclude l’accesso al regime impatriati, purché si tratti di un nuovo rapporto di lavoro principale;
la preclusione prevista per i funzionari UE non si applica ai dipendenti di istituzioni internazionali non appartenenti all’Unione europea, come la BERS.
Fonte: fiscooggi.it
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