Le risposte dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta n. 14/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi aspetti relativi al trattamento fiscale del lavoro sportivo, sia dilettantistico che professionistico. Le indicazioni riguardano in particolare la ritenuta sui compensi, la soglia di non imponibilità, i premi sportivi e la rilevanza Irap.
La riforma del lavoro sportivo
Il decreto legislativo n. 36/2021 ha introdotto una riforma organica del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, intervenendo anche sugli aspetti fiscali e contributivi. Alcuni enti pubblici hanno richiesto chiarimenti sul trattamento dei compensi sportivi, sui premi e sull’accesso al regime forfetario.
Ritenuta sui redditi superiori a 15mila euro
Per i compensi fino a 15mila euro percepiti da un lavoratore sportivo autonomo non si applica la ritenuta del 20% a titolo di acconto Irpef. Oltre tale soglia, invece, la ritenuta va operata, ma è necessaria un’autocertificazione del percettore al sostituto d’imposta.
Regime di non imponibilità e forfetari
La soglia dei 15mila euro resta il punto di riferimento anche per chi applica il regime forfetario. Solo l’eccedenza concorre al calcolo del reddito imponibile o al coefficiente di redditività. Ai fini dell’accesso al regime contano esclusivamente i rapporti di lavoro sportivo avviati nel 2023, mentre non rilevano i redditi diversi.
Premi sportivi e trattamento fiscale
I “premi” legati ai risultati sportivi previsti dai contratti di lavoro sportivo dilettantistico non subiscono la ritenuta a titolo di imposta, poiché considerati parte variabile della retribuzione. Diverso il caso dei premi erogati dalle Federazioni ai professionisti convocati in Nazionale: in questi casi si applica la disciplina speciale con ritenuta ex art. 30 del Dpr 600/1973.
Rilevanza Irap
Per gli enti erogatori, i compensi inferiori a 85mila euro a favore di collaboratori coordinati e continuativi del lavoro sportivo dilettantistico non rilevano ai fini Irap. Tuttavia, se uno o più compensi superano tale soglia, l’importo è interamente imponibile.
Fonte: fiscooggi.it
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