Se l'eccedenza supera il 5 per cento, si applica l’imposta da cessione
Quando, in una divisione ereditaria, un coerede riceve beni di valore superiore alla propria quota, il conguaglio in denaro previsto per compensare lo squilibrio è considerato, dal punto di vista fiscale, una cessione a titolo oneroso. Di conseguenza, tale somma è soggetta all’imposta proporzionale del 9%, anche se il versamento non è effettivamente avvenuto. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15443 del 3 giugno 2025.
Il caso concreto
Il Tribunale di Cosenza aveva riconosciuto a D.D. la qualità di erede legittimaria e avviato la divisione dell’eredità lasciata dal defunto C.C., con assegnazione di beni per un valore complessivo di 1.043.535 euro. Furono inoltre imposti conguagli in denaro per un totale di 112.294 euro a carico di alcuni condividenti. L’Agenzia delle Entrate applicò l’imposta di registro dell’1% sull’attivo netto dell’eredità (931.241 euro) e del 9% sull’importo dei conguagli, ritenendoli assimilabili a una vendita.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso dei contribuenti, ritenendo che si trattasse di una semplice divisione ereditaria non traslativa, soggetta quindi alla sola aliquota dell’1%. Tuttavia, in appello, la Commissione tributaria regionale riformò la sentenza, osservando che i conguagli eccedevano il 5% della quota spettante e che, secondo la circolare 18/E/2013, in tal caso si applica l’imposta prevista per gli atti traslativi.
Il ricorso in Cassazione
I ricorrenti proposero impugnazione in Cassazione, sostenendo che il conguaglio non costituiva un corrispettivo di vendita, ma un mero strumento di riequilibrio tra le quote ereditarie, che la divisione aveva natura dichiarativa e che pertanto andava applicata l’imposta dell’1%. Contestavano anche l’omessa motivazione della sentenza d’appello e la mancata notifica dell’impugnazione a una delle parti originarie del giudizio.
La decisione della Cassazione
La Corte ha respinto sia il ricorso principale che quello incidentale. Ha chiarito che, in presenza di un’assegnazione eccedente la quota di diritto, il conguaglio assume valore traslativo per presunzione assoluta (iuris et de iure) ai sensi dell’art. 34 del Testo unico dell’imposta di registro. L’imposta proporzionale del 9% si applica anche se il conguaglio non viene effettivamente pagato, e indipendentemente dalla volontà delle parti.
La funzione economica dell’operazione prevale sull’intento soggettivo dei condividenti. Il conguaglio, se supera il 5% della quota di spettanza, ha rilievo fiscale come se si trattasse di un corrispettivo per cessione.
Nel caso esaminato, la divisione ereditaria ha comportato l’attribuzione a taluni eredi di beni di valore superiore rispetto a quanto dovuto, e il conseguente obbligo di corrispondere somme agli altri coeredi. Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. nn. 20119/2012, 17512/2017, 26050/2024), questa situazione va inquadrata come vendita, limitatamente all’eccedenza.
Conguaglio e articolo 720 c.c.
La Corte ha inoltre precisato che, in riferimento all’articolo 720 del Codice Civile, il conguaglio non ha funzione compensativa, ma attributiva: esso rappresenta una vera e propria porzione della massa ereditaria e non un semplice riequilibrio di valore. Anche in questi casi, si applica l’aliquota del 9%.
Aspetti processuali
Sotto il profilo processuale, la Corte ha chiarito che, pur in presenza di obbligazione solidale tributaria, non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti della parte non appellata se il suo interesse a partecipare al giudizio d’appello è venuto meno. In caso di cause scindibili, come quella in esame, il giudicato interno non si forma automaticamente in danno dei coobbligati.
Conclusione
La sentenza fornisce importanti chiarimenti sia sul piano sostanziale che su quello procedurale. Sul piano fiscale, riafferma la natura traslativa dei conguagli eccedentari e l’applicazione dell’imposta di registro al 9% anche in assenza di trasferimenti effettivi. Sul piano processuale, delimita gli obblighi di integrazione del contraddittorio nelle liti tributarie con più contribuenti.
La regola è chiara: in sede di divisione ereditaria, quando un coerede riceve beni per un valore eccedente la propria quota di diritto, la parte eccedente è considerata cessione e tassata di conseguenza.
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