Operazioni entro il 30 settembre
C’è tempo sino a fine mese per assegnare o cedere beni patrimonio ai soci con tassazione ridotta all’8%. Regime di favore anche per le società di gestione trasformate in società semplici.
La legge di bilancio 2025 ha riproposto la tassazione agevolata per la fuoriuscita, mediante cessione o assegnazione ai soci, di beni immobili o beni mobili registrati facenti parte delle aziende delle società commerciali. Gli enti interessati sono: Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa.
Come indica la norma (articolo 1, commi 31-36, legge n. 207/2024), il regime di favore è limitato ai beni non strumentali all’esercizio dell’attività di impresa che vengono alienati, nelle modalità sopra dette ed entro la fine del mese di settembre 2025, a coloro che rivestono la qualifica di soci sin dal 30 settembre 2024.
Rientra sotto l’ombrello delle agevolazioni anche l’ipotesi della trasformazione societaria: gli enti in forma associativa che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che si trasformano, entro la fine di settembre, in società semplici possono beneficiare di un analogo regime di favore per le plusvalenze realizzate.
Dal punto di vista delle definizioni, l’assegnazione si configura ogni qual volta la società procede, nei confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale, o alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene.
Per una più dettagliata analisi della normativa si rinvia allo speciale di FiscoOggi del 13 febbraio 2025 (“Legge di bilancio 2025 – 15 assegnazioni agevolate ai soci”).
È prevista una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Ires o Irpef per trasparenza) e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate con le operazioni di fuoriuscita dei beni. Le plusvalenze sono determinate dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati/ceduti, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Come noto, il valore normale si riferisce al prezzo o corrispettivo del bene mediamente praticato in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stato di commercializzazione; invece, il valore fiscale è determinato, in base al Tuir, tenendo conto del costo di acquisto o di produzione del bene, degli oneri di diretta imputazione e considerando le quote di ammortamento dedotte. La norma agevolativa prevede, inoltre, la possibilità per la società di determinare il valore normale dei beni immobili sulla base del valore catastale.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è fissata nella misura dell’8%, che diventa del 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Per il concetto di società non operative si deve fare riferimento alla disciplina speciale dettata dalla legge n. 724/1994.
Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate (per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano) sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
La norma disciplina favorevolmente anche gli impatti in capo ai soci beneficiari, prevedendo un incremento proporzionale del costo fiscale delle partecipazioni negli enti trasformati, nonché la non operatività, nei confronti dei soci assegnatari, della presunzione di distribuzione prioritaria degli utili non accantonati in regime di sospensione di imposta.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva da parte delle società sono previste due tranche: la prima rata, pari al 60% di quanto dovuto, va versata entro la medesima data di cut-off del 30 settembre. Il saldo va pagato entro il 30 novembre 2025.
Con riferimento, infine, alla tassazione indiretta delle operazioni di cessione e assegnazione, le aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. L’Iva segue, invece, le regole ordinarie.
Fonte: fiscooggi.it