Prestazione rilevante agli effetti dell’IVA e documentata con fattura elettronica
Per la consulenza tecnica d’ufficio del medico nei giudizi penali si applicano sempre l'IVA e, se resa a una Pubblica Amministrazione, la fatturazione elettronica; nei giudizi civili e per le finalità assicurative, amministrative e similari si distingue l'abitualità dall'occasionalità della prestazione.
Con la Risoluzione 88/E del 19 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, in risposta all’istanza di interpello presentata dall’INPS, quale sia il regime fiscale applicabile ai compensi versati ai medici alle dipendenze di una ASL che hanno svolto attività di consulenza tecnica d'ufficio per conto dell’Autorità giudiziaria e quindi se tali redditi vadano assoggettati a IVA mediante fattura elettronica.
Dal punto di vista delle imposte dirette per i medici dipendenti appunto in modo esclusivo dalla ASL, autorizzati a espletare la consulenza medico-legale a titolo personale al di fuori dell’attività intramoenia, occorre distinguere tra i due seguenti casi:
Nel primo caso ci si trova di fronte a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che però perdono la loro qualificazione, essendo attratti nella categoria reddituale tipica del soggetto esercente pubblica funzione quando questi svolga attività di lavoro autonomo o di impresa. Pertanto la prestazione di consulenza tecnica d’ufficio effettuata dal medico sarà rilevante agli effetti dell’IVA e, se resa a una Pubblica Amministrazione, dovrà essere documentata mediante fattura elettronica.
Nel secondo caso,
A tal riguardo va ricordato che la volontaria iscrizione del medico all'albo dei consulenti tecnici costituisce indizio di abitualità nell'esercizio della consulenza.
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