Il corretto trattamento fiscale dei redditi
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come gestire fiscalmente i compensi professionali nel caso di scissione di un’associazione professionale e successivo subentro di una società tra professionisti (Stp), evitando fenomeni di doppia imposizione o salti d’imposta.
Il tema riguarda, in particolare, il passaggio da un sistema di determinazione del reddito per cassa, tipico del lavoro autonomo, a quello per competenza, proprio del reddito d’impresa.
Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 21 del 28 gennaio 2026 e prende le mosse da una associazione professionale composta da avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro che ha deciso di separare le attività mediante una scissione totale asimmetrica trasformativa.
A seguito dell’operazione:
l’associazione professionale si è estinta;
parte del patrimonio, inclusi crediti verso clienti, è confluita in una nuova società tra professionisti, composta esclusivamente dai commercialisti e consulenti del lavoro già associati.
La Stp è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi all’attività trasferita e ha incassato compensi riferiti a prestazioni già svolte e fatturate dall’associazione prima della scissione.
Il nodo interpretativo riguarda il corretto trattamento fiscale di tali compensi.
In particolare, ci si chiede se:
i clienti, in qualità di sostituti d’imposta, debbano applicare la ritenuta d’acconto del 20% ex articolo 25 del Dpr 600/1973 al momento del pagamento alla Stp;
qualora la ritenuta venga comunque operata, la Stp possa scomputarla dall’Ires dovuta.
Il dubbio nasce dal fatto che:
l’attività svolta in forma di associazione professionale genera redditi di lavoro autonomo, soggetti a ritenuta;
l’attività esercitata tramite società tra professionisti produce invece reddito d’impresa.
L’Agenzia richiama l’articolo 177-bis del Tuir, introdotto dal Dlgs n. 192/2024, che disciplina le operazioni straordinarie delle attività professionali, assicurando continuità fiscale.
In particolare, il comma 4 regola il passaggio:
da un periodo d’imposta basato sulla determinazione per cassa del reddito di lavoro autonomo;
a un periodo fondato sulla determinazione per competenza del reddito d’impresa.
La relazione illustrativa al decreto chiarisce che i crediti non ancora incassati dall’associazione al momento della trasformazione rilevano come componenti positivi di reddito per la Stp al momento dell’incasso.
Secondo l’Agenzia, nel caso esaminato:
i compensi, pur originati da prestazioni rese dall’associazione, vengono percepiti da una Stp;
la Stp, in quanto società di capitali, produce reddito d’impresa e non più reddito di lavoro autonomo.
Di conseguenza, tali somme non devono essere assoggettate alla ritenuta d’acconto prevista per i compensi professionali.
Per consentire ai clienti di adempiere correttamente, la Stp deve rilasciare una dichiarazione che attesti l’avvenuta trasformazione e la non applicabilità della ritenuta.
Nel caso in cui, nonostante la comunicazione, i clienti applichino comunque la ritenuta d’acconto, l’Agenzia chiarisce che la Stp può scomputarla dall’Ires dovuta.
Lo scomputo è possibile:
a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la ritenuta è stata subita;
in base agli articoli 79 e 22 del Tuir, che regolano lo scomputo delle ritenute operate a titolo di acconto sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Fonte: fiscooggi.it
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