La Cassazione chiarisce quando risponde il liquidatore
La chiusura di una società non fa venir meno automaticamente le conseguenze legate ai debiti tributari. In particolare, il liquidatore può essere chiamato a rispondere personalmente quando, durante la liquidazione, vengono utilizzate risorse della società per soddisfare creditori di grado inferiore rispetto all’Erario, lasciando insolte le obbligazioni fiscali.
Con l’ordinanza n. 24975 del 3 settembre 2026, la Corte di Cassazione è tornata sulla portata dell’articolo 36 del Dpr n. 602/1973, precisando un aspetto particolarmente importante: per configurare la responsabilità del liquidatore non è indispensabile che il debito fiscale sia stato previamente accertato e notificato alla società.
È sufficiente che il debito tributario sia certo e che l’Amministrazione finanziaria dimostri l’esistenza di un attivo che avrebbe potuto essere destinato al pagamento dei debiti verso l’Erario.
L’articolo 36 del Dpr n. 602/1973 disciplina la responsabilità dei liquidatori in relazione alle imposte dovute dalla società.
La responsabilità personale non deriva semplicemente dal fatto di aver ricoperto l’incarico di liquidatore. Devono essere presenti specifiche condizioni, tra cui l’esistenza di un patrimonio o di risorse che, anziché essere utilizzate per soddisfare i debiti tributari, siano state destinate al pagamento di altri creditori aventi un grado inferiore.
L’Amministrazione finanziaria deve quindi fornire la prova degli elementi che giustificano la responsabilità personale.
Uno degli aspetti centrali dell’ordinanza riguarda la cosiddetta conoscenza legale del debito tributario.
Secondo la Cassazione, non è necessario che prima dell’azione nei confronti del liquidatore sia stato notificato alla società un avviso di accertamento.
L’esistenza dell’obbligazione tributaria costituisce infatti una condizione per esercitare l’azione prevista dall’articolo 36, ma non richiede necessariamente una preventiva notificazione dell’atto alla società.
Il liquidatore può contestare la pretesa direttamente nell’ambito del procedimento instaurato nei suoi confronti. Attraverso l’impugnazione dell’atto motivato notificatogli dall’Amministrazione finanziaria, può mettere in discussione sia l’esistenza del debito fiscale della società, sia gli ulteriori presupposti della propria responsabilità.
La vicenda riguardava il liquidatore e ultimo amministratore di una società di capitali, che aveva ricoperto anche il ruolo di socio di maggioranza.
L’Agenzia delle Entrate gli aveva contestato la violazione dell’articolo 36 del Dpr n. 602/1973, sostenendo che durante la gestione e la liquidazione fossero stati soddisfatti debiti verso fornitori e istituti bancari, mentre erano rimaste insolute imposte relative a Ires, Irap e ritenute d’acconto.
Il contribuente non aveva fornito chiarimenti in risposta all’invito dell’Amministrazione finanziaria. L’ufficio aveva quindi ricostruito la situazione attraverso l’esame dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali.
Dalla documentazione emergeva una significativa diminuzione dei debiti verso i fornitori e l’azzeramento delle esposizioni bancarie, contemporaneamente all’aumento dell’esposizione tributaria.
Il primo giudice aveva annullato l’atto. La decisione era stata successivamente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, che aveva ritenuto provati i presupposti della responsabilità personale del liquidatore.
Il contribuente aveva sostenuto che l’articolo 36 dovesse essere interpretato nel senso di richiedere un preventivo accertamento formalmente notificato alla società.
La Cassazione ha però respinto questa impostazione, richiamando anche i principi già espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32790 del 2023.
Secondo la Corte, la responsabilità del liquidatore può essere fatta valere anche quando il debito tributario non sia stato previamente notificato alla società, purché ne sia dimostrata l’esistenza certa.
Questo significa che il liquidatore, una volta ricevuto l’atto dell’Amministrazione finanziaria, può contestare direttamente la sussistenza dell'obbligazione tributaria e tutti gli altri presupposti dell'azione.
Nel caso concreto, un peso determinante è stato attribuito alla documentazione contabile.
L’Amministrazione finanziaria aveva evidenziato, attraverso l’analisi dei bilanci, che nel periodo considerato erano stati ridotti o azzerati debiti verso creditori di grado inferiore mentre permanevano obbligazioni fiscali non soddisfatte.
La posizione del liquidatore era inoltre particolarmente significativa: aveva ricoperto contemporaneamente i ruoli di amministratore unico, liquidatore e socio di maggioranza e aveva presentato le dichiarazioni fiscali successivamente sottoposte a controllo.
Secondo i giudici, questi elementi rendevano poco plausibile che potesse ignorare l’esistenza delle imposte dichiarate e non versate.
La responsabilità del liquidatore non è quindi automatica.
È necessario che siano dimostrati gli elementi oggettivi che collegano la condotta tenuta durante la liquidazione al mancato soddisfacimento dei crediti tributari.
In particolare, assumono rilievo:
La semplice nomina a liquidatore, quindi, non è sufficiente a determinare automaticamente una responsabilità personale.
Un altro passaggio importante dell’ordinanza riguarda la natura della responsabilità prevista dall’articolo 36.
La Cassazione ribadisce che si tratta di una responsabilità civilistica e risarcitoria, riconducibile ai principi degli articoli 1218 e 1176 del codice civile.
Il debito tributario della società rappresenta il presupposto dell’azione, ma non coincide con l’obbligazione personale del liquidatore.
Quest’ultima deriva invece dalla condotta posta in essere nella fase di liquidazione e dalla destinazione dell’attivo societario in violazione delle regole che tutelano i creditori tributari.
La qualificazione civilistica della responsabilità produce conseguenze anche sul piano temporale.
La Cassazione ha escluso l’applicazione dei termini decadenziali previsti per gli ordinari accertamenti tributari, compreso quello disciplinato dall’articolo 43 del Dpr n. 600/1973.
Per l’azione nei confronti del liquidatore opera invece l’ordinario termine di prescrizione decennale.
La distinzione è rilevante perché separa nettamente l’obbligazione fiscale della società dalla responsabilità personale che può sorgere successivamente in capo al liquidatore.
La pronuncia rappresenta un importante richiamo alla prudenza nella fase di liquidazione societaria.
Il liquidatore deve ricostruire attentamente la situazione patrimoniale e debitoria della società prima di procedere alla distribuzione o all'utilizzo dell’attivo.
Particolare attenzione deve essere prestata alla presenza di debiti fiscali, anche quando non siano ancora oggetto di un avviso di accertamento formalmente notificato.
La conoscenza dell’esistenza di un’obbligazione tributaria e la successiva destinazione delle risorse societarie ad altri creditori possono infatti assumere rilievo ai fini della responsabilità personale.
Per questo motivo, una corretta gestione della liquidazione richiede un’attenta verifica della posizione fiscale, della contabilità e delle passività ancora esistenti.
La gestione di una società in liquidazione presenta profili fiscali e civilistici che non dovrebbero essere affrontati solo al momento della chiusura.
Una preventiva analisi dei debiti tributari, delle disponibilità patrimoniali e dei creditori consente di ridurre il rischio di contestazioni successive e di verificare correttamente l’ordine con cui devono essere gestite le diverse passività.
Per amministratori e liquidatori, il supporto di un commercialista per società può quindi essere particolarmente importante nella ricostruzione della situazione contabile e fiscale e nella corretta gestione delle ultime operazioni societarie.
Il liquidatore risponde sempre personalmente dei debiti fiscali della società?
No. La responsabilità personale non è automatica. Devono essere dimostrati i presupposti previsti dall’articolo 36 del Dpr n. 602/1973, compresa l’esistenza di un attivo destinato a creditori di grado inferiore rispetto all’Erario.
È necessario che la società abbia ricevuto un avviso di accertamento prima di agire contro il liquidatore?
No. Secondo la Cassazione, non è necessaria la preventiva notificazione di un atto di accertamento alla società. Il debito tributario deve però risultare certo e il liquidatore può contestarne l’esistenza nell’ambito del procedimento instaurato nei suoi confronti.
Il liquidatore può contestare il debito tributario della società?
Sì. Nell’impugnare l’atto a lui notificato, il liquidatore può contestare sia l’esistenza dell’obbligazione tributaria sia gli altri presupposti della propria responsabilità.
Qual è il termine entro cui può essere fatta valere la responsabilità del liquidatore?
La responsabilità prevista dall’articolo 36 ha natura civilistica e risarcitoria. Per questo, secondo la Cassazione, trova applicazione l’ordinario termine di prescrizione decennale.
I bilanci possono essere utilizzati per dimostrare la responsabilità del liquidatore?
Sì. La documentazione contabile e i bilanci possono fornire elementi utili per dimostrare l’esistenza di un attivo e la destinazione delle risorse a favore di creditori di rango inferiore rispetto all’Erario.
Perché è importante verificare i debiti fiscali prima della liquidazione?
Perché la presenza di obbligazioni tributarie non soddisfatte deve essere considerata nella gestione dell’attivo societario. Una corretta verifica preventiva può contribuire a evitare contestazioni nei confronti del liquidatore.
Argomenti trattati: responsabilità del liquidatore, debiti tributari, liquidazione societaria, articolo 36 DPR 602/1973, Agenzia delle Entrate, Cassazione, debiti fiscali, responsabilità civilistica, prescrizione decennale, società di capitali, gestione della liquidazione, commercialista per società.
Fonte: fiscooggi.it
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