Arrivano nuovi codici tributo
L’Agenzia delle Entrate amplia il sistema dei codici tributo utilizzabili tramite modello F24 per il pagamento delle somme relative alle dichiarazioni di successione, agli atti di donazione e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali.
La novità è contenuta nella risoluzione n. 30 del 16 settembre 2026, che introduce nuove causali per i versamenti derivanti da revoca d’intenti, ravvedimento operoso, attività di controllo e diversi strumenti di definizione delle controversie.
L’intervento completa quanto già previsto dalle precedenti risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate in materia di imposta di successione, donazioni e versamenti connessi alla registrazione degli atti.
Una prima serie di codici, da A252 ad A259, riguarda le somme richieste attraverso avviso di liquidazione in seguito alla decadenza dai benefici prima casa applicati nell’ambito di una dichiarazione di successione.
I nuovi codici consentono di gestire, tra l’altro, i versamenti relativi all’imposta complementare, agli interessi e alle sanzioni quando l’avviso viene emesso a seguito di un’istanza del contribuente connessa alla revoca d’intenti o al ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.
In particolare:
I codici da A252 ad A259 devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente nella colonna relativa agli importi a debito versati.
Devono inoltre essere riportati, quando richiesti, il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento indicati nell’atto emesso dall’ufficio. L’anno deve essere espresso con quattro cifre.
Nella sezione “Contribuente” devono essere inseriti il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede.
Per identificare il soggetto cui si riferisce la successione, il codice fiscale del defunto deve essere riportato nel campo riservato al coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare, utilizzando il codice identificativo “08”.
La risoluzione introduce anche i codici A260, A261, A262 e A263, destinati ai versamenti relativi all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali.
Anche in questo caso si tratta di somme richieste con avviso di liquidazione in seguito a un’istanza del contribuente collegata alla revoca d’intenti o al ravvedimento operoso.
I nuovi codici sono:
Anche questi codici devono essere utilizzati nella sezione “Erario” del modello F24, riportando gli estremi dell’atto dell’ufficio.
Una seconda parte della risoluzione riguarda le somme dovute a seguito delle attività di controllo e degli strumenti utilizzabili per definire le controversie relative all’imposta sulle donazioni, alle successioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali.
I nuovi codici sono differenziati in funzione della procedura utilizzata.
Per l’omessa impugnazione sono previsti:
Per la definizione delle sole sanzioni sono invece istituiti:
Per l’accertamento con adesione sono previsti:
Infine, per la conciliazione, i codici sono:
Tutti i codici collegati alle attività di controllo, all’accertamento con adesione e alla conciliazione devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, indicando gli importi a debito.
Il contribuente deve riportare anche il codice dell’ufficio, il codice dell’atto e l’anno di riferimento indicati nel documento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate.
Per i codici A269, A273, A274, A279, A280, A283 e A284, che riguardano somme collegate a una successione, è necessario compilare anche i dati relativi all’erede.
Anche in questo caso, il codice fiscale del defunto deve essere inserito nell’apposito campo insieme al codice identificativo “08”.
Resta invece invariato il codice tributo da utilizzare per le spese di notificazione degli atti emessi dagli uffici: il codice 9400, denominato “Spese di notifica per atti impositivi”.
L’ampliamento dei codici tributo consente di identificare in modo più puntuale le diverse tipologie di somme dovute nell’ambito di successioni, donazioni e registrazione degli atti.
La corretta compilazione del modello F24 assume quindi particolare importanza, soprattutto quando il versamento deriva da un avviso di liquidazione, da un’attività di controllo o dall’utilizzo di strumenti come il ravvedimento operoso, l’accertamento con adesione o la conciliazione.
Per eredi, donatari e contribuenti, la verifica preventiva degli importi e dei dati contenuti nell’atto permette di ridurre il rischio di errori nella compilazione della delega di pagamento.
Nel nostro Studio seguiamo gli adempimenti fiscali legati a successioni e donazioni, supportando il contribuente nella corretta gestione delle dichiarazioni, dei versamenti e degli eventuali atti emessi dall’Amministrazione finanziaria.
Quali sono i nuovi codici tributo per le successioni?
I nuovi codici per le somme relative alle successioni e alla decadenza dai benefici prima casa vanno da A252 ad A259.
Quali sono i codici tributo per l’imposta sulle donazioni?
I codici A260 e A261 riguardano rispettivamente l’imposta sulle donazioni e la relativa sanzione in determinate ipotesi di ravvedimento operoso e revoca d’intenti. La risoluzione introduce inoltre ulteriori codici per controllo, adesione e conciliazione.
Dove devono essere inseriti i nuovi codici tributo?
I nuovi codici devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna relativa agli importi a debito versati.
Che cos’è il ravvedimento operoso?
Il ravvedimento operoso consente, nei casi previsti dalla normativa, di regolarizzare spontaneamente determinate violazioni fiscali beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
Il codice fiscale del defunto deve essere indicato nell’F24?
Per i codici collegati alle successioni indicati dalla risoluzione, il codice fiscale del defunto deve essere riportato nell’apposito campo insieme al codice identificativo “08”.
Il codice tributo 9400 è stato modificato?
No. Il codice 9400, relativo alle spese di notifica per atti impositivi, resta invariato.
Argomenti trattati: codici tributo, imposta di successione, imposta sulle donazioni, modello F24, ravvedimento operoso, benefici prima casa, tasse ipotecarie e catastali, accertamento con adesione, conciliazione, avvisi di liquidazione.
Fonte: fiscooggi.it