Conta come viene svolta l’attività
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, interviene su una questione particolarmente rilevante per i professionisti che esercitano l’attività attraverso associazioni professionali.
Il tema riguarda l'applicazione dell'IRAP dopo l'esclusione dall'imposta delle persone fisiche esercenti arti e professioni, prevista dalla legge n. 234/2021. La questione è se la presenza di una struttura associativa sia sufficiente, di per sé, a determinare l'assoggettamento all'imposta oppure se sia necessario verificare concretamente come viene esercitata l'attività.
La Consulta ha chiarito che non può esistere una presunzione automatica: per stabilire se l'IRAP sia dovuta occorre valutare la reale natura dell'attività e il ruolo svolto dalla struttura associativa.
La Corte costituzionale è stata chiamata a esaminare la legittimità del combinato disposto dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 234/2021 e dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir.
La questione era emersa nell'ambito di una controversia relativa a uno studio notarile associato che aveva richiesto il rimborso dell'IRAP versata successivamente all'entrata in vigore della riforma.
La Consulta non ha dichiarato incostituzionali le disposizioni esaminate. Ha invece fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, escludendo che l'assoggettamento all'IRAP delle associazioni professionali possa derivare automaticamente dalla semplice esistenza del vincolo associativo.
Il punto centrale diventa quindi la concreta modalità con cui viene svolta la professione.
Particolare rilievo assume l'espressione "esercizio in forma associata" contenuta nell'articolo 5 del Tuir.
Secondo l'impostazione adottata dalla Corte, non è sufficiente constatare che più professionisti abbiano costituito un'associazione per concludere che l'attività professionale venga necessariamente esercitata in forma associata.
Occorre invece verificare se l'associazione rappresenti effettivamente il soggetto attraverso il quale viene esercitata la professione oppure se costituisca principalmente una struttura organizzativa e di supporto all'attività individuale dei singoli professionisti.
La distinzione può avere conseguenze importanti sul piano fiscale.
Quando i professionisti continuano a svolgere personalmente e autonomamente le proprie prestazioni, mantenendo un rapporto diretto con la clientela e con la responsabilità professionale, la struttura comune potrebbe avere una funzione prevalentemente organizzativa.
La sentenza assume particolare interesse anche per gli studi professionali che condividono una struttura organizzativa.
La presenza di locali comuni, personale dipendente, beni strumentali, servizi amministrativi, procedure interne o sistemi di ripartizione dei costi non costituisce necessariamente la prova che l'attività professionale sia esercitata dall'associazione.
Questi elementi devono essere valutati insieme alle altre caratteristiche concrete dell'organizzazione.
Diventa quindi importante comprendere a chi siano effettivamente riconducibili le prestazioni professionali, come siano gestiti i rapporti con i clienti e quale soggetto rappresenti il vero centro dell'attività.
Uno degli aspetti più significativi della pronuncia riguarda il concetto di spersonalizzazione dell'attività professionale.
L'IRAP può trovare applicazione quando l'organizzazione associativa assume un ruolo autonomo e diventa il centro effettivo dell'attività, al punto che la prestazione professionale non risulta più riconducibile prevalentemente al singolo professionista.
La situazione è diversa quando la struttura comune si limita a fornire servizi organizzativi e strumenti necessari allo svolgimento delle singole attività professionali.
La valutazione deve quindi concentrarsi sulla sostanza dell'organizzazione e non esclusivamente sulla sua configurazione formale.
La questione affrontata dalla Corte riguardava in particolare un'associazione tra notai, elemento che assume rilievo considerando la particolare natura dell'attività notarile.
La struttura associativa, secondo la prospettiva esaminata dalla Consulta, può essere riferita agli aspetti organizzativi e gestionali dello studio, mentre l'attività notarile conserva caratteristiche strettamente collegate alla persona del professionista e alla funzione pubblica esercitata.
Questo aspetto contribuisce a spiegare perché non sia possibile equiparare automaticamente l'esistenza di uno studio associato all'effettivo esercizio associato della professione.
La sentenza n. 153/2026 porta quindi l'attenzione sull'analisi concreta dell'organizzazione professionale.
Per stabilire se l'IRAP sia dovuta non sarà sufficiente considerare la forma giuridica adottata. Sarà necessario esaminare, tra gli altri elementi, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i rapporti con la clientela, l'organizzazione interna e l'effettiva imputazione economica e funzionale dell'attività.
Questo approccio supera una lettura automatica della soggettività passiva delle associazioni professionali e richiede una valutazione caso per caso.
Per gli studi associati diventa quindi particolarmente importante documentare in modo chiaro il funzionamento della struttura, distinguendo gli aspetti organizzativi comuni dall'effettivo esercizio dell'attività professionale.
La pronuncia della Corte costituzionale rappresenta un passaggio significativo nell'evoluzione della disciplina dell'IRAP per i professionisti.
Il principio affermato è sostanzialmente quello della prevalenza della realtà economica e funzionale sulla mera forma organizzativa: la costituzione di un'associazione professionale non può determinare automaticamente l'applicazione dell'imposta.
La verifica deve concentrarsi sul modo concreto in cui viene esercitata la professione e sul ruolo effettivamente svolto dalla struttura associativa.
Per questo motivo, nel caso di associazioni professionali, l'analisi della posizione fiscale richiede attenzione alla concreta organizzazione dello studio e alle caratteristiche dell'attività esercitata.
Nel nostro Studio, l'analisi della posizione fiscale di un'associazione professionale parte proprio dalla verifica della sua struttura effettiva, distinguendo gli elementi organizzativi comuni dall'attività direttamente svolta dai singoli professionisti.
L'IRAP è sempre dovuta dalle associazioni professionali?
No. La sentenza n. 153/2026 della Corte costituzionale esclude che l'assoggettamento all'IRAP possa essere determinato automaticamente dalla sola esistenza di un'associazione professionale.
Cosa bisogna verificare per stabilire se l'IRAP è dovuta?
Occorre valutare concretamente come viene esercitata l'attività, il ruolo della struttura associativa, i rapporti con la clientela e l'imputazione effettiva delle prestazioni professionali.
La condivisione di locali e dipendenti comporta automaticamente l'IRAP?
No. La condivisione di locali, personale, beni strumentali e servizi amministrativi, considerata isolatamente, non dimostra necessariamente l'esercizio associato della professione.
Che cosa si intende per spersonalizzazione dell'attività professionale?
Si verifica quando la struttura organizzativa assume un ruolo autonomo e l'attività professionale diventa sostanzialmente riferibile all'organizzazione anziché ai singoli professionisti.
La sentenza riguarda soltanto gli studi notarili?
La controversia esaminata dalla Corte riguardava uno studio notarile associato, ma il principio interpretativo relativo alla necessità di valutare concretamente l'esercizio associato dell'attività assume rilievo più generale.
La forma giuridica dell'associazione è quindi irrilevante?
Non è irrilevante, ma non è sufficiente da sola. Ai fini dell'IRAP deve essere considerata insieme alle concrete modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività professionale.
Argomenti trattati: IRAP associazioni professionali, IRAP professionisti, Corte costituzionale sentenza 153/2026, esercizio associato della professione, spersonalizzazione attività professionale, associazioni professionali, TUIR, fiscalità professionisti.
Fonte: fiscooggi.it
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