Impossibile impugnare atti fiscali per 5 anni
La Cassazione conferma che, per le società cancellate dal Registro delle imprese, solo l’ex liquidatore può contestare atti impositivi nei cinque anni successivi alla cancellazione, anche se notificati erroneamente a un socio.
La pronuncia riguarda il socio di una SRL cancellata dal Registro delle imprese il 9 ottobre 2015. Il socio aveva impugnato un avviso di accertamento notificato a lui come successore della società.
In primo grado, il ricorso era stato accolto per la mancata attivazione del contraddittorio obbligatorio in materia di IVA. In secondo grado, invece, il Tribunale aveva confermato la legittimità dell’atto, riconoscendo che il contraddittorio era stato correttamente svolto con l’ex liquidatore.
Il socio aveva quindi proposto ricorso in Cassazione.
Con l’ordinanza n. 1455 del 22 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che il socio di una società di capitali cancellata da meno di cinque anni non è legittimato a impugnare avvisi di accertamento intestati alla società.
Secondo l’articolo 28, comma 4, del Dlgs n. 175/2014, l’estinzione della società ha effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti fiscali e di riscossione.
Di conseguenza, la società mantiene una sorta di “vita legale” ai fini fiscali: l’atto impositivo può essere impugnato esclusivamente dall’ex liquidatore, non dal socio, anche se l’atto è notificato a quest’ultimo.
La Corte ha chiarito che la notifica a un soggetto privo di legittimazione non consente l’impugnazione: eventuali errori di notifica non inficiano la validità dell’atto impositivo.
L’ordinanza conferma l’applicazione dell’istituto del mantenimento in vita delle società cancellate ai soli fini fiscali.
Prima della riforma del diritto societario del 2003, la giurisprudenza riteneva che la società non si estinguesse con la sola cancellazione se residuavano rapporti giuridici. Le sentenze nn. 6070-6072 del 2013 hanno sancito invece la natura costitutiva della cancellazione: la società si estingue con l’iscrizione della cancellazione, ma i debiti sociali insoddisfatti si trasferiscono ai soci.
Il legislatore, con l’articolo 28 del Dlgs n. 175/2014, ha introdotto la proroga quinquennale della “vita fiscale” della società cancellata, a tutela delle pretese erariali e in linea con i termini di accertamento previsti dai Dpr n. 600/1973 e 633/1972.
La norma si applica alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in avanti. Per approfondimenti si rimanda alle circolari n. 31/E del 2014 e 6/E del 2015.
Fonte: fiscooggi.it
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