La lavanderia degli ospiti resta fuori dall’esenzione
Il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti delle RSA non rientra nella gestione globale della RSA e, di conseguenza, non beneficia né dell’esenzione Iva prevista per le prestazioni sociosanitarie né dell’aliquota Iva 5% riconosciuta alle cooperative sociali per specifiche attività assistenziali.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 4 del 3 marzo 2026, intervenuta su richiesta di un’associazione che ha chiesto quale sia il corretto trattamento fiscale applicabile al servizio di lavanderia RSA per gli indumenti personali degli ospiti.
Molte lavanderie industriali operano in appalto per le RSA, offrendo lavaggio, stiratura e sanificazione dei capi dei ricoverati. Tuttavia, si tratta di un servizio:
facoltativo
attivabile su richiesta dell’ospite
sostenuto economicamente dall’ospite stesso
sostituibile con soluzioni alternative
Proprio queste caratteristiche portano a escludere che la lavanderia possa essere considerata parte integrante della gestione complessiva della struttura. Non si tratta infatti di una prestazione sociosanitaria, ma di un servizio accessorio.
L’Agenzia richiama l’articolo 10, comma 1, n. 21), del Dpr 633/1972, che prevede l’esenzione Iva per le prestazioni tipiche di strutture come case di riposo e servizi analoghi, comprese attività accessorie funzionali all’assistenza.
La prassi amministrativa (risoluzioni 188/2002, 39/2004 e 164/2005) ha chiarito che:
l’elenco delle attività esenti non è tassativo;
l’agevolazione ha natura oggettiva;
ciò che rileva è il contributo sostanziale del servizio alla gestione complessiva della struttura.
Se il servizio non è essenziale o non risulta integrato nell’organizzazione assistenziale, si applica il regime ordinario.
Un capitolo specifico riguarda le cooperative sociali, per le quali è prevista l’aliquota Iva 5% (Tabella A, parte II-bis, n. 1) per le prestazioni sociosanitarie, educative e assistenziali rese a favore di categorie protette.
La circolare 31/E del 2016 precisa che l’aliquota ridotta si applica solo se la prestazione ha effettiva natura socioassistenziale, indipendentemente dal fatto che sia resa in convenzione o direttamente all’utente.
Sul punto, la risoluzione 151/2007 aveva già escluso che i servizi di lavanderia possano qualificarsi come prestazioni sociosanitarie in sé considerate. Si tratta di servizi generici che non acquisiscono natura assistenziale solo perché svolti all’interno di strutture con finalità socio-sanitarie.
Questa impostazione è stata confermata anche in documenti successivi, tra cui la risposta 400/2021.
Nel caso concreto, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti:
non è essenziale alla gestione globale della RSA;
è opzionale e liberamente attivabile;
è economicamente separato dalla retta assistenziale.
Di conseguenza, non può beneficiare né dell’esenzione Iva né dell’aliquota Iva 5%, ma deve essere assoggettato all’Iva ordinaria, sia quando è svolto da imprese sia quando è reso da cooperative sociali.
La corretta qualificazione del servizio è fondamentale per evitare contestazioni e recuperi d’imposta. Per le RSA, le cooperative sociali e le imprese che operano in appalto, è essenziale valutare con attenzione:
la struttura contrattuale del servizio,
la sua eventuale integrazione nel progetto assistenziale,
la corretta applicazione del regime Iva.
Lo Studio Natella&Bruno affianca enti e operatori del settore sociosanitario nella gestione fiscale e nell’analisi preventiva dei rischi, con particolare attenzione alla disciplina Iva e alla corretta qualificazione delle prestazioni rese.
Fonte: fiscooggi.it
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