Il beneficio segue la residenza e non il luogo di lavoro
Il regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati dipende dal luogo in cui il contribuente stabilisce la propria residenza fiscale dopo il rientro in Italia. È questo il principio ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 76 del 2026, che chiarisce come determinare correttamente il regime agevolato applicabile.
In particolare, l’Agenzia sottolinea che il regime fiscale da applicare non dipende dal luogo di lavoro, ma dalla regione in cui il contribuente trasferisce la propria residenza subito dopo il rimpatrio. Inoltre, per mantenere le agevolazioni fiscali è necessario che la residenza rimanga stabile per almeno cinque anni.
Il caso esaminato riguarda un contribuente iscritto all’Aire che rientra in Italia dopo aver lavorato all’estero per diversi anni. L’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero risulta attiva da oltre due periodi d’imposta.
Nel 2023 il contribuente trasferisce la propria residenza fiscale in Puglia, regione che beneficia del regime agevolato rafforzato previsto dall’articolo 16, comma 5-bis, del Dlgs n. 147/2015. Tale regime consente una forte riduzione dell’imponibile: i redditi agevolabili concorrono alla formazione del reddito complessivo soltanto nella misura del 10%, con un abbattimento dell’Irpef pari al 90%.
Successivamente, nel gennaio 2024, il contribuente firma un contratto di lavoro dipendente con un’azienda con sede a Roma. Nel 2025 decide quindi di trasferire la propria residenza anagrafica nel comune di Roma, nel Lazio.
Alla luce di questo cambiamento, il contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate se il trasferimento di residenza comporti la perdita del regime agevolato al 90% e se sia possibile continuare a usufruire almeno dell’agevolazione ordinaria prevista per i lavoratori impatriati, che consente una riduzione dell’imponibile del 70%.
Secondo il contribuente, dal momento del trasferimento della residenza dal Mezzogiorno al Lazio non sarebbe più possibile beneficiare dell’agevolazione rafforzata prevista dal comma 5-bis.
La circolare n. 33/2020 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che il regime potenziato richiede la permanenza della residenza in una delle regioni agevolate per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione, pari a cinque anni.
Il contribuente ritiene quindi di poter continuare ad applicare l’agevolazione ordinaria, con abbattimento Irpef del 70%, per i restanti anni del quinquennio, senza effetti retroattivi sull’anno 2023, quando risiedeva ancora in Puglia.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime applicabile è quello previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, come modificato dal Dl n. 34/2019. Questo regime riguarda i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile 2019.
Diverso è invece il regime introdotto dal Dlgs n. 209/2023, che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale dal 2024 in poi. Poiché il contribuente del caso analizzato ha trasferito la residenza nel 2023, continua ad applicarsi la normativa precedente.
L’Agenzia ricorda inoltre che, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, rileva la nozione civilistica di residenza, cioè il luogo della dimora abituale del contribuente. Non è quindi il luogo in cui viene svolta l’attività lavorativa a determinare il regime fiscale, ma il comune in cui il contribuente stabilisce stabilmente il centro delle proprie relazioni personali e familiari.
Secondo quanto già precisato nella circolare n. 33/2020, il parametro decisivo è il luogo in cui il contribuente stabilisce la propria residenza al momento del rimpatrio.
Questo significa che:
se la residenza fiscale viene inizialmente trasferita in una regione con regime ordinario (abbattimento Irpef al 70%), il contribuente non può ottenere successivamente il regime potenziato del 90% spostandosi in una regione agevolata;
allo stesso modo, se la residenza iniziale è in una regione del Mezzogiorno con regime rafforzato, il beneficio richiede la permanenza nella stessa area per l’intero periodo di fruizione.
La norma, infatti, ha lo scopo di favorire la permanenza dei lavoratori impatriati nel Mezzogiorno e non semplicemente un trasferimento temporaneo per ottenere l’agevolazione.
Alla luce di questi principi, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che il contribuente non può mantenere il regime agevolato con detassazione del 90%.
Il regime corretto applicabile è quello ordinario previsto per i lavoratori impatriati, con riduzione dell’imponibile del 70%. Tuttavia, tale regime deve essere applicato già a partire dal 2023, primo anno di fruizione dell’agevolazione.
Di conseguenza, il contribuente dovrà recuperare a tassazione la differenza derivante dall’errata applicazione dell’abbattimento Irpef del 90% utilizzato inizialmente.
In sintesi, il regime fiscale dei lavoratori che rientrano in Italia segue il luogo della residenza fiscale stabilita al momento del rimpatrio e la sua permanenza nel tempo. Cambiare regione durante il periodo agevolato può quindi comportare la perdita delle condizioni più favorevoli previste dalla normativa.
Fonte: fiscooggi.it
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