Il Fisco li considera ancora lavoro dipendente
I compensi erogati dalla Asl ai medici non aderenti al Ruolo unico continuano a essere trattati come redditi di lavoro dipendente, anche quando operano con incarichi a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria.
Secondo la risposta n. 57 del 27 febbraio 2026, le Asl, in qualità di sostituti d’imposta, devono applicare la ritenuta alla fonte al momento dell’erogazione degli emolumenti.
La riforma della Medicina generale, avviata con gli accordi collettivi nazionali del 2022 e del 2024, ha introdotto il nuovo modello del Ruolo unico di assistenza primaria, incentrato sull’attività a ciclo di scelta e sull’attività oraria dei medici aderenti. Tuttavia, permane una platea di professionisti che non hanno aderito al Ruolo unico, continuando a svolgere attività oraria pura nelle sedi aziendali. Alcuni di questi medici hanno anche chiuso la partita IVA, essendo già assimilati fiscalmente al lavoro dipendente.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i medici non aderenti al Ruolo unico ex ACN 2024, la normativa contrattuale e le precedenti interpretazioni fiscali (risoluzione n. 14/1999 e circolare n. 9/2019) continuano a considerare l’attività oraria a tempo indeterminato come reddito di lavoro dipendente. Pertanto, le Asl devono rispettare gli obblighi di ritenuta alla fonte previsti dall’articolo 23 del Dpr n. 600/1973.
In sintesi, anche dopo la riforma, per chi resta fuori dal Ruolo unico non cambia il trattamento fiscale: i compensi sono assimilati a lavoro dipendente, con tutte le implicazioni fiscali per il sostituto d’imposta.
Fonte: fiscooggi.it
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