Chiarimenti sull'esenzione IVA
Con la risoluzione n. 42 del 12 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni sull’esenzione IVA applicabile alle prestazioni di chirurgia e medicina estetica, alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023 e in coerenza con l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
L’articolo 10, comma 18 del decreto IVA prevede l’esenzione per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da soggetti abilitati e sottoposti a vigilanza. Tale principio trova fondamento nella direttiva 2006/112/CE, secondo cui l’esenzione si applica alle prestazioni mediche effettuate nell’ambito delle professioni sanitarie.
La Corte di giustizia UE ha più volte ribadito che il beneficio dell’esenzione è subordinato alla finalità terapeutica della prestazione, come affermato nella sentenza C-91/12 del 21 marzo 2013: interventi di chirurgia estetica o trattamenti estetici sono esenti solo se finalizzati a diagnosticare, curare o prevenire malattie o problemi di salute. In assenza di tali finalità, si applica il regime IVA ordinario.
Già con la circolare n. 4/2005, era stato ammesso, in alcune circostanze, il ricorso all’esenzione IVA per interventi di chirurgia estetica collegati al benessere psico-fisico del paziente.
Con il Dl n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/2023, il legislatore italiano ha adeguato la disciplina alle indicazioni europee, stabilendo una distinzione più netta tra chirurgia estetica e medicina estetica:
Le prestazioni di chirurgia estetica sono esenti solo se accompagnate da un’attestazione medica che certifichi la finalità terapeutica.
Le prestazioni di medicina estetica restano esenti se supportate da documentazione idonea che dimostri l’intento di curare o prevenire patologie, anche sul piano psico-fisico.
Le nuove regole si applicano alle prestazioni effettuate dal 17 dicembre 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione. Nessuna modifica è prevista per i trattamenti svolti prima di tale data:
Se effettuati con esenzione IVA, l’esenzione resta valida, anche in assenza di attestazione terapeutica.
Se assoggettati a IVA ordinaria, non è previsto alcun rimborso dell’imposta versata.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in mancanza di indicazioni specifiche del legislatore, l’attestazione medica può essere rilasciata da qualsiasi medico, compreso quello che esegue la prestazione, salvo diversa indicazione da parte del Ministero della Salute. Tuttavia, devono essere rispettati due requisiti fondamentali:
Il documento deve collegare chiaramente la patologia del paziente alla prestazione estetica.
L’attestazione deve essere rilasciata prima dell’intervento.
La risoluzione conferma infine che le prestazioni rese dai medici anestesisti nell’ambito di interventi di chirurgia estetica sono sempre esenti da IVA, indipendentemente dalla finalità dell’intervento. Ciò in quanto l’anestesia è considerata a tutti gli effetti una prestazione sanitaria terapeutica, volta alla tutela delle condizioni vitali del paziente.
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