Una recente sentenza della Corte di Cassazione
La recente sentenza n. 5802 del 24 febbraio 2023 della Corte di Cassazione ripercorre in modo preciso le regole per la tassazione delle liberalità indirette.
Il caso
Il caso in esame riguarda il trasferimento, da parte di un soggetto, nei confronti del proprio fratello, di somme di denaro depositate su conti bancari esteri.
L’Amministrazione finanziaria è venuta a conoscenza di tale trasferimento nell’ambito del procedimento di voluntary disclosure.
La “collaborazione volontaria”, ricordiamo, è uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio, beneficiando dunque della riduzione della sanzione.
Ai fini delle imposte indirette, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che il trasferimento delle somme di denaro, attuato senza la stipula di un atto notarile, ma soltanto attraverso lo spostamento delle somme stesse dal conto corrente di un soggetto al conto corrente di un altro soggetto, costituisse una liberalità indiretta da assoggettare all’imposta sulle donazioni ai sensi dell’articolo 56-bis del Testo unico sulle successioni e donazioni, Dlgs n. 346/1990.
Le liberalità indirette costituiscono atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato a un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 769 c.c..
In sostanza, con le liberalità indirette si realizzano gli effetti tipici di una donazione.
L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile l’articolo 56-bis del Tus. Esso prevede che l’accertamento delle liberalità indirette possa essere effettuato se:
Nel caso di specie sussistevano entrambe le condizioni; di conseguenza è stato emesso un atto di accertamento al fine di recuperare l’imposta ad aliquota dell’8%.
La parte ha presentato ricorso in Commissione tributaria ritenendo che la fattispecie concreta non fosse qualificabile come liberalità indiretta e che era comunque errata l’aliquota applicata dall’ufficio (8%) in quanto per le donazioni tra fratelli è prevista l’aliquota del 6%.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che si era in presenza di una liberalità indiretta, in quanto era evidente l’intenzione del donante, condivisa dal donatario, di provocare un incremento del patrimonio del beneficiario, con relativo depauperamento del disponente, attraverso il trasferimento di una quota di patrimonio detenuta all’estero, rientrando a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’imposta di donazione.
In merito all’aliquota da applicare, i giudici hanno sostenuto che:
In conclusione, le liberalità indirette, attuate mediante un trasferimento di somme di denaro detenute su conti correnti esteri, sono soggette all’imposta di donazione con l’aliquota dell’8% anche se sussiste un rapporto di parentela tra le parti.
Fonte: fiscooggi.it
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