Novità e chiarimenti dalla Circolare INPS n. 44 2025
Il 2025 segna un punto di svolta per la regolamentazione previdenziale delle attività dei content creator. L’introduzione del nuovo codice ATECO 73.11.03 - “Attività di influencer marketing” a partire dal 1° aprile 2025, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio, è stata seguita dalla pubblicazione della Circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025, intitolata “Attività dei content creator. Profili previdenziali”.
Questa circolare definisce chi sono i content creator e chiarisce quale regime previdenziale si applica, in base alle caratteristiche dell’attività svolta.
La circolare INPS identifica come content creator qualsiasi persona fisica che, per scopi ricreativi o professionali, realizza e diffonde contenuti creativi (testi, immagini, video, audio o contenuti in diretta) attraverso piattaforme social (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitch, blog ecc.) in cambio di un compenso.ù
Il compenso può derivare da:
Contratti con brand o agenzie (Committenti)
Pagamenti diretti da parte degli utenti
Sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie, affiliazioni, vendita di merchandise, ecc.
Rientrano in questa categoria professionale anche influencer, youtuber, streamer, podcaster, blogger, vlogger, tiktoker e simili. Ciò che rileva è la percezione di un compenso per la creazione e pubblicazione di contenuti, a prescindere dalla modalità contrattuale.
La circolare distingue due inquadramenti previdenziali principali:
1. Gestione separata INPS
Si applica ai content creator in attività professionale abituale (art. 53, comma 1 TUIR), anche non esclusiva, quando:
L’attività è svolta come lavoro autonomo (anche occasionale) e
Si superano i 5.000 euro lordi annui di reddito
In questo caso, l’iscrizione alla Gestione separata INPS è obbligatoria e deve essere accompagnata dalla registrazione presso la Camera di Commercio con codice ATECO 73.11.03.
2. FPLS – Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS)
Quando l’attività del content creator rientra tra quelle di natura artistica, culturale o di intrattenimento, anche se realizzata per finalità commerciali, si applica invece il regime previdenziale del settore spettacolo.
Questo vale, ad esempio, per:
Attori, registi, fotomodelli, DJ, ballerini, performer
Content creator che operano su commissione di terzi (agenzie, brand) per la realizzazione di contenuti pubblicitari o promozionali
In questi casi:
L’attività è assimilata a quella dei lavoratori dello spettacolo
Il Committente è obbligato a espletare gli adempimenti del settore spettacolo (certificato di agibilità, comunicazioni preventive, flussi Uniemens, versamenti)
Fanno eccezione le attività di endorsement “puro”, dove il content creator si limita ad associare la propria immagine a un prodotto/servizio senza realizzare contenuti: in questi casi si applica la Gestione separata, ove ne ricorrano i requisiti.
Quando si applica il FPLS, il contributo previdenziale è pari al 33% (o 35,70% per ballerini e tersicorei) del compenso pattuito:
23,81% a carico del Committente
9,19% a carico del content creator (da trattenere in fattura)
Il Committente è responsabile del versamento dell’intera somma (sua quota + quota del creator).
Riduzione del 40% della base imponibile
Per alcune figure artistiche e tecniche (art. 3, D.lgs. CPS 708/1947) è prevista una riduzione del 40% della base imponibile previdenziale, a condizione che:
Si preveda la cessione dei diritti d’immagine o d’autore
Tale cessione sia espressamente indicata in contratto
In questo caso, il contributo del 33% si applica solo sul 60% del compenso, mentre il restante 40% è escluso dalla base contributiva.
Le figure beneficiarie includono:
Artisti lirici
Attori, presentatori, animatori
Registi, sceneggiatori, aiuto registi
Operatori, tecnici, truccatori, scenografi
Musicisti, ballerini, coristi, indossatori, ecc.
Il content creator che realizza contenuti per finalità promozionali o pubblicitarie è oggi riconosciuto come lavoratore autonomo o dello spettacolo a seconda della natura della prestazione.
Se lavora per conto proprio: iscrizione alla Gestione separata INPS
Se opera su commissione in ambito artistico/spettacolare: obbligo di contribuzione al FPLS
In entrambi i casi, vige l’obbligo di versamento dei contributi, con ripartizione tra committente e creator, secondo le regole previste.
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