Riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni
Sul Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in vigore dall’1 gennaio 2024.
Riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2024.
Principali novità in materia fiscale e agevolativa
8. Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro - Divieto di compensazione nel modello F24
Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.
Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.
In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.
Decorrenza
Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall’1.7.2024.
Ambito applicativo
Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).
Sanzione
Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%.
Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato.
Controlli preventivi
L’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.
Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.
9. Legge Sabatini - Rifinanziamento
In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024.
10. Contratti di sviluppo - Rifinanziamento
Viene rifinanziata la misura dei contratti di sviluppo relativi ai programmi di sviluppo industriale.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può impartire al soggetto gestore, Invitalia, direttive specifiche per l’utilizzo delle risorse.
11. Fondo crescita sostenibile - Rifinanziamento
La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’art. 23 del DL 83/2012, viene incrementata di 110 milioni di euro per l’anno 2024 e di 220 milioni di euro per l’anno 2025.
12. Proroga per l’accesso al Fondo di garanzia prima casa
Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine di cui all’art. 64 co. 3 primo e secondo periodo del DL 73/2021 per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
Si ricorda che l’agevolazione in discorso – fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% – riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui:
Finanziamenti con TEG superiore al TEGM
Il differimento sino al 31.12.2024 interessa anche il termine di cui all’art. 64 co. 3 secondo periodo del DL 73/2021.
Fino al 31.12.2024, sarà pertanto possibile presentare richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, alle condizioni di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021 primo periodo, anche quando – fermi i requisiti prescritti dalla medesima norma – il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 108/96.
13. Estensione della garanzia del Fondo prima casa alle famiglie numerose
Per l’anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, i nuclei familiari che includono:
Vengono individuate le soglie massime delle garanzie concedibili per le domande di finanziamento, con limite di finanziabilità superiore all’80%, presentate, dai predetti nuclei familiari, a decorrere dal 31.1.2024 e fino al 31.12.2024, ossia:
Finanziamenti con TEG superiore al TEGM
Si prevede che, in presenza delle previste condizioni, è possibile presentare richiesta di accesso prioritario al Fondo di garanzia per la prima casa anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 108/96.
Permanenza della garanzia del Fondo in caso di surroga del mutuo
Viene prevista la permanenza dell’operatività della garanzia del Fondo per la prima casa, per il 2024, anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, purché:
14. Bonus asili nido
Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”), introdotto dall’art. 1 co. 355 della L. 232/2016 a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dall’1.1.2016.
Le modifiche sono finalizzate ad aumentare l’importo del bonus in esame per i bambini nati a decorrere dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”).
L’importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato aumentato dall’art. 1 co. 488 della L. 30.12.2018 n. 145 a 1.500 euro e successivamente dall’art. 1 co. 343 della L. 27.12.2019 n. 160, che dall’anno 2020 lo ha elevato a un massimo di:
comprensivi di un incremento, rispettivamente, di 1.500 euro per i nuclei familiari fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per quelli fino a 40.000 euro (superati i quali il bonus resta fisso a 1.500 euro).
La norma in esame aumenta a 2.100 euro l’importo di tale incremento con riferimento ai nati dall’1.1.2024:
con la conseguenza che, dal 2024, l’importo del bonus per tali soggetti arriverà a 3.600 euro.
Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l’importo resta fermo a 1.500 euro l’anno.
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