IVA, detrazione e fatturazione per osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti
Nel 2026 il trattamento fiscale delle prestazioni sanitarie continua a creare dubbi tra professionisti e pazienti. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, ha chiarito il regime IVA, gli obblighi di fatturazione elettronica e le regole sulla detrazione fiscale per quattro operatori che lavorano tra salute e benessere: osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti.
Il nodo centrale è uno: per applicare l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 18) del DPR 633/1972 devono coesistere due requisiti — uno oggettivo e uno soggettivo.
Per rientrare nell’esenzione sulle prestazioni sanitarie, servono:
Requisito oggettivo: la prestazione deve avere finalità di diagnosi, cura o riabilitazione della persona.
Requisito soggettivo: il professionista deve appartenere a una professione sanitaria vigilata ai sensi dell’art. 99 del TULS oppure essere individuato da specifico decreto ministeriale.
Se manca anche uno solo dei due presupposti, si applica l’IVA ordinaria al 22%, con tutte le conseguenze su fatturazione e detraibilità.
La Legge n. 3/2018 ha inserito osteopati e chiropratici tra le professioni sanitarie. Tuttavia l’iter attuativo non è ancora concluso: mancano gli accordi definitivi in Conferenza Stato-Regioni, il pieno riconoscimento dei titoli equipollenti e l’istituzione degli albi.
Senza questi passaggi, secondo il parere del Ministero della Salute richiamato dall’Agenzia:
si applica IVA 22%
è obbligatoria la fattura elettronica tramite SdI
le spese non sono detraibili nel 730
non è previsto invio al Sistema Tessera Sanitaria
Il paradosso è evidente: la stessa prestazione, se eseguita da un fisioterapista iscritto all’albo, può essere esente IVA e detraibile. Il discrimine non è tanto l’atto in sé, quanto il requisito soggettivo del professionista.
Diverso il caso del chinesiologo. Il Ministero della Salute ha chiarito che la figura non rientra tra le professioni sanitarie vigilate: la sua attività è orientata alla promozione del benessere e al mantenimento della salute tramite esercizio fisico.
Conseguenze fiscali:
IVA ordinaria 22%
fattura elettronica via SdI
nessun invio al Sistema Tessera Sanitaria
spesa non detraibile
Qui non si tratta di un iter incompleto, ma di una precisa qualificazione normativa.
Il quadro cambia per il massoterapista. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie lo include tra le arti ausiliarie soggette a vigilanza.
L’esenzione IVA è possibile, ma solo se ricorrono entrambe le condizioni:
possesso del titolo abilitante di Massaggiatore Capo Bagnino (MCB)
attività svolta sotto supervisione di un professionista sanitario
In presenza dei requisiti:
prestazioni esenti IVA
invio dati al Sistema Tessera Sanitaria
spesa detraibile nel 730
Attenzione: chi trasmette dati al Sistema Tessera Sanitaria non può emettere fattura elettronica via SdI per le stesse operazioni verso persone fisiche. Il massoterapista in esenzione dovrà quindi certificare i compensi con modalità alternative allo SdI per i privati.
| Operatore | IVA e Fatturazione | Spesa Detraibile |
|---|---|---|
| Osteopata | IVA 22% + fattura elettronica SdI | No |
| Chiropratico | IVA 22% + fattura elettronica SdI | No |
| Chinesiologo | IVA 22% + fattura elettronica SdI | No |
| Massoterapista MCB | Esente con requisiti + invio TS | Sì |
La situazione di osteopati e chiropratici non è definitiva. Con la conclusione dell’iter attuativo della Legge n. 3/2018 — istituzione degli albi, riconoscimento dei titoli equipollenti e accordi Stato-Regioni — il trattamento IVA potrà essere rivisto.
Solo allora le loro prestazioni sanitarie potrebbero beneficiare dell’esenzione IVA e diventare detraibili per i pazienti.
Nel frattempo, la corretta gestione di IVA, fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria resta cruciale per evitare errori fiscali, sanzioni e contestazioni.
Fonte: pmi.it
IVA, detrazione e fatturazione per osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti
Chiarimenti dalla Cassazione