Non è sufficiente portare effettivamente la residenza in Italia e aprire una nuova partita Iva
Il regime agevolativo previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014, afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 197 del 20 aprile 2022, è destinato a incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative. Non è sufficiente portare effettivamente la residenza in Italia e aprire una nuova partita Iva.
Nel caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate, “l’istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di optare per il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Riferisce, in particolare, di essere residente da più di tre anni nel Paese Estero - ove svolge l'attività professionale di ... mediante utilizzo di partita iva estera - e di voler trasferire la propria residenza in Italia, per ivi continuare l'esercizio della precedente attività a servizio dei medesimi clienti esteri (con contestuale chiusura della posizione iva all'estero), optando per il regime forfetario.
Al riguardo, rappresenta il dubbio circa la possibilità di fruire o meno dell'aliquota ridotta del 5% prevista per le nuove attività produttive, evidenziando che la normativa di riferimento non fornisce indicazioni univoche sul punto”.
L’Agenzia delle Entrate, selezionando gli aspetti della norma che consentono di dare una soluzione certa al caso, richiama la lettera b) del comma 57, per la quale non possono avvalersi del regime forfetario “i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto”.
Richiama, inoltre, il comma 65, che “al fine di favorire l'avvio di nuove attività” prevede l'aliquota ridotta al 5%, per il primo esercizio e per i quattro successivi, a condizione che “il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività ..., attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare” e che “l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni”.
Dunque, nonostante il soggetto, che lavora in un Paese non rientrante tra gli Stati membri della Ue, né tra quelli facenti parte dello Spazio economico europeo, trasferisca effettivamente la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato qui residente ai fini fiscali nell'anno in corso e apra una nuova partita Iva, italiana, dovrà determinare il reddito imponibile ai sensi del comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.
Non gli sarà quindi consentito applicare l'aliquota ridotta prevista dal successivo comma 65, in quanto manca il descritto requisito di "novità" essendo intenzionato l’istante a proseguire la “medesima attività svolta nel Paese Estero” e che la stessa “sarà rivolta agli stessi clienti”.
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