I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta a interpello n. 190 del 6 febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di regime impatriati e applicazione del regime forfettario.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate prende spunto da apposita istanza di interpello.
L’istante fa sapere che dopo aver svolto un master all’estero, nel 2020 è rientrato in Italia e ha optato per una determinazione del reddito imponibile secondo i criteri forfettari, con applicazione dell’imposta sostitutiva pari al 15%. Chiede quindi se può beneficiare del diverso regime sugli impatriati, per i compensi relativi al futuro incarico di membro del Consiglio di amministrazione di alcune società, inclusa quella in cui detiene direttamente una partecipazione.
L’Agenzia ricorda che l’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire contestualmente lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese.
Dall’altra parte, l’adesione al regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) comporta la determinazione del reddito imponibile secondo criteri forfettari, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, sul quale viene poi operata un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.
Ciò implica che, per espressa previsione normativa tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Per quanto riguarda il caso in esame l’Agenzia richiama la circolare n. 33/2020 in cui viene precisato proprio che l'opzione per il forfettario rende impossibile la diversa scelta per il regime sugli impatriati anche se sussistono le condizioni per la sua applicazione. Secondo i chiarimenti della circolare, il lavoratore che rientra in Italia per svolgere un lavoro autonomo può comunque fare le sue valutazioni ed eventualmente scegliere il regime di tassazione sugli impatriati, ove ricorrano le condizioni.
Dunque, con la risposta n. 190, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i compensi percepiti dal lavoratore in regime forfettario non concorrono alla formazione del reddito complessivo, scontando un’imposta sostitutiva nella misura del 15%; reddito complessivo che invece rappresenta la base di calcolo della tassazione riservata agli impatriati.
Da qui, l’opzione per il forfettario sbarra la strada al regime riservato agli impatriati, anche se sussistono le condizioni per la sua applicazione.
Ne consegue che avendo trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2020 e avendo optato, a seguito del rientro, per il regime forfettario nei periodi d’imposta 2020 e 2021, l’Istante non potrà fruire del regime sugli impatriati, negli anni successivi e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (ossia dal 2022 al 2024).
Dunque, non vi è compatibilità tra regime forfettario e regime impatriati.
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