Incrementata al 110 l’aliquota della detrazione per specifici interventi di riqualificazione energetica, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine
Premessa
Il decreto Rilancio si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19 maggio 2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e integrazioni.
È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Interventi di riqualificazione energetica
La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
Limite di spesa
La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:
Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus
La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:
La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari (ville e villette) non adibiti ad abitazione principale.
Miglioramento della classe energetica dell’edificio
Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:
Interventi antisismici
Per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013. Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.
Impianti solari fotovoltaici
Per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
Colonnine di ricariche dei veicoli elettrici
Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
Tipologie di interventi per cui è possibile cedere la detrazione
La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:
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