Promossa l’erogazione di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano adottato misure per riduzione del rischio di contagio sul luogo di lavoro
Premessa
Il decreto Rilancio si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19 maggio 2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e integrazioni.
L’art. 95 del DL 34/2020, al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Codiv-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, promuove l’erogazione, da parte dell’INAIL, di interventi straordinari destinati alle imprese che, successivamente al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020, conv. L. 27/2020), abbiano adottato misure finalizzate alla riduzione del rischio di contagio sul luogo di lavoro.
Soggetti beneficiari
I soggetti a cui è destinato l’intervento in esame sono le imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
Ambito oggettivo
La misura in esame spetta per le spese, sostenute dal 17 marzo 2020, in relazione all’acquisto di:
Misura del contributo
L’importo massimo concedibile degli interventi agevolativi varia in base al numero dei dipendenti dell’impresa, ed è pari a:
Modalità di accesso al contributo
La norma dispone che la concessione del contributo avviene con procedura automatica ai sensi dall’art. 4 del DLgs. 123/98, in ragione della quale il contributo dovrebbe essere concesso successivamente alla presentazione di apposita domanda e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
La norma agevolativa dispone che l’INAIL procederà a trasferire la risorse a Invitalia. Pertanto, le modalità e le procedure di accesso al contributo in esame saranno presumibilmente definite con apposito bando emanato da Invitalia (analogamente a quanto avvenuto con il bando “Impresa SIcura”).
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