La sostanza della gestione prevale sulla forma
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 30638/2025, interviene su un tema di grande rilievo in ambito tributario: la responsabilità dell’amministratore di fatto nelle ipotesi di società-schermo formalmente cancellate dal registro delle imprese ma ancora operative nella sostanza.
La pronuncia accoglie la tesi dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo che, quando una società di capitali è ridotta a mero strumento formale, rileva l’effettiva sostanza della gestione e non la sola apparenza risultante dai registri camerali.
Il caso trae origine da un accertamento fiscale relativo all’anno d’imposta 2011, emesso nei confronti di una Srl che risultava formalmente cancellata dal registro delle imprese nel 2009, a seguito del trasferimento della sede in Romania.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, tuttavia, tale trasferimento era fittizio e la società aveva continuato ad operare di fatto in Italia. Il soggetto che aveva rivestito il ruolo di amministratore, prima formalmente e poi di fatto, avrebbe continuato a detenere la piena disponibilità della compagine societaria.
L’avviso di accertamento veniva quindi notificato sia all’ultimo legale rappresentante sia al precedente amministratore, contestando a quest’ultimo una gestione di fatto e la proprietà, anche indiretta, della società.
Sia la Commissione tributaria provinciale di Napoli sia la Commissione tributaria regionale della Campania avevano accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che:
la società fosse estinta al momento della consegna del PVC;
la pretesa erariale fosse successiva alla cancellazione;
l’ex amministratore non potesse più essere considerato soggetto passivo né legittimato nel giudizio.
Secondo i giudici di merito, inoltre, mancavano elementi idonei a dimostrare una ultrattività della società dopo l’estinzione e una gestione di fatto successiva alla cancellazione.
La Cassazione ribalta integralmente l’impostazione dei giudici di merito, affermando un principio chiaro:
in presenza di società di capitali ridotte a meri schermi, il soggetto che le gestisce uti dominus risponde pienamente di tutti i debiti tributari, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.
Tale norma consente di imputare i redditi formalmente intestati a soggetti interposti al beneficiario effettivo, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Ne consegue che l’amministratore di fatto può essere destinatario diretto dell’accertamento, con traslazione su di lui dell’intero debito tributario, comprensivo di imposte, sanzioni e IVA.
La Corte censura la sentenza di appello per essersi limitata a valorizzare il dato formale della cancellazione, senza approfondire la realtà sostanziale della gestione sociale.
In particolare, non erano stati adeguatamente esaminati:
i ripetuti trasferimenti fittizi di sede;
l’affidamento di incarichi societari meramente apparenti;
l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili obbligatorie.
Secondo la Cassazione, la valutazione deve essere complessiva e unitaria: i singoli indizi non possono essere analizzati isolatamente, ma apprezzati nella loro sintesi.
In merito alla figura dell’amministratore di fatto, la Suprema Corte precisa che non si tratta della fisiologica gestione dell’ente collettivo, ma di una situazione assimilabile a quella della holding unipersonale, in cui un soggetto esercita stabilmente indirizzo, controllo e coordinamento della società.
Il totale asservimento della società interposta al dominus giustifica, quindi, la traslazione soggettiva dell’obbligazione d’imposta a carico di quest’ultimo.
La sentenza chiarisce, infine, che la cancellazione dal registro delle imprese a seguito del trasferimento della sede all’estero non determina di per sé l’estinzione della società ai fini fiscali.
In mancanza di un reale spostamento dell’attività economica e del centro amministrativo-organizzativo, la persona giuridica continua ad operare in Italia, restando titolare delle obbligazioni tributarie e soggetta alla giurisdizione nazionale.
La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la sostanza della gestione sociale prevale sempre sulla forma.
Quando emerge che un soggetto ha continuato a disporre della società uti dominus, la responsabilità tributaria si trasferisce su di lui, anche in presenza di una cancellazione solo apparente.
Un orientamento che rafforza l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria verso le operazioni elusive e conferma l’importanza di una corretta e trasparente gestione societaria.
Fonte: fiscooggi.it
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