Quando spetta la detrazione
Anche nella fase di liquidazione di una società, il diritto alla detrazione dell’IVA rimane valido se gli acquisti di beni e servizi presentano i requisiti di inerenza e afferenza rispetto ad attività non esenti.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 251 del 22 settembre 2025.
Il chiarimento trae origine dal quesito di una società in liquidazione volontaria che chiedeva se fosse possibile detrarre l’IVA relativa alle prestazioni professionali di avvocati incaricati di attività di recupero crediti e contenzioso tributario.
L’Agenzia ricorda che i principi in materia di detrazione sono disciplinati dagli articoli 19 e seguenti del D.P.R. 633/72, i quali recepiscono le direttive europee in tema di imposta sul valore aggiunto.
In particolare, il principio di inerenza stabilisce che la detrazione spetta solo per beni e servizi connessi a operazioni imponibili svolte dal soggetto passivo.
La messa in liquidazione non determina di per sé la cessazione dell’attività, ma rappresenta l’ultima fase della vita societaria, ancora parte integrante dell’attività d’impresa.
Pertanto, gli acquisti effettuati in tale fase sono detraibili se funzionali allo svolgimento dell’attività liquidatoria e se sussiste un nesso di diretta strumentalità tra le spese sostenute e le operazioni di liquidazione.
Non è sufficiente, tuttavia, che una spesa avvenga durante la liquidazione: deve essere finalizzata alla gestione o alla chiusura dei rapporti patrimoniali e giuridici residui.
Le prestazioni di servizi tipiche di questa fase — come quelle professionali legate al contenzioso o al recupero crediti — sono quindi idonee a generare il diritto alla detrazione, poiché strumentali al corretto completamento della procedura.
L’Agenzia precisa inoltre che, ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto IVA, le prestazioni si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, alla data di emissione della fattura.
Il diritto alla detrazione, in base all’articolo 19, comma 1, si esercita nell’anno in cui la prestazione risulta effettuata secondo tali criteri.
In conclusione, anche in fase di liquidazione, l’impresa può detrarre l’IVA sulle fatture ricevute per prestazioni effettivamente inerenti e funzionali alla liquidazione, poiché direttamente collegate al perseguimento delle finalità proprie di questa fase.
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