Il decreto Aiuti ha previsto crediti d'imposta per imprese non energivore e non gasivore
Con il decreto Aiuti il legislatore ha previsto a favore delle imprese diverse dalle energivore e dalle gasivore specifici crediti d’imposta per una parte delle spese sostenute anche nel secondo e nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.
Imprese diverse da quelle energivore
Alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, sono riconosciuti specifici crediti d'imposta.
Secondo trimestre 2022
Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.
Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
Terzo trimestre 2022
Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Comunicazione del venditore di energia
In merito al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui il fornitore di elettricità non sia cambiato rispetto al primo trimestre dell'anno 2019, il fornitore di elettricità, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:
La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022.
Imprese diverse da quelle gasivore
Secondo trimestre 2022
Un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare del 2022.
Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Terzo trimestre 2022
Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Comunicazione del venditore di gas
In merito al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui il fornitore di gas non sia cambiato rispetto al primo trimestre dell'anno 2019, il fornitore di gas, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:
La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022.
Ricordiamo che i crediti di imposta vanno utilizzati in compensazione entro il 31/12/2022, pertanto vogliate richiedere al vostro fornitore la comunicazione con esplicitato il credito di imposta ed eventualmente inviarcela tempestivamente una volta pervenuta
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