Effetto espansivo della nullità per inesistenza del soggetto passivo
L’annullamento dell’atto impositivo notificato a una società estinta travolge automaticamente anche quello emesso nei confronti dei soci: si tratta dell’effetto espansivo della nullità derivante dall’inesistenza del soggetto passivo.
Con l’ordinanza n. 23939 del 27 agosto 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito una questione complessa: quali effetti produce, per i soci di una società di persone, l’annullamento di un avviso di accertamento notificato alla società dopo la sua cancellazione dal Registro delle imprese?
La Suprema Corte ha stabilito che la nullità dell’atto presupposto, emesso nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente, si estende agli atti consequenziali notificati ai soci.
Il caso
La vicenda nasce da avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2007 e 2008, emessi dall’Agenzia delle Entrate a carico di una società in accomandita semplice e dei suoi due soci. La società, però, era già stata cancellata dal Registro delle imprese nel 2008, prima della notifica degli atti.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, annullando l’atto per inesistenza del soggetto passivo, ma respingeva quelli dei soci. La CTR confermava, ritenendo i soci obbligati in virtù di un presunto “fenomeno para-successorio”. Gli ex soci, ricorrendo in Cassazione, hanno denunciato la violazione degli artt. 336 c.p.c., 5 TUIR, 65 DPR 600/1973 e 2495 c.c.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che l’annullamento dell’avviso notificato alla società produce effetti anche a favore dei soci, salvo che il vizio riguardi cause non rapportabili a loro (ad esempio vizi di notifica o decadenza).
Nel caso di specie, la società estinta non poteva costituire il soggetto passivo d’imposta, e ciò determina un vizio radicale dell’atto, che si estende anche agli avvisi ai soci.
I principi affermati
Effetto espansivo della nullità – Nel regime di tassazione per trasparenza (art. 5 TUIR), l’avviso al socio dipende da quello societario. La caducazione del primo travolge inevitabilmente il secondo.
Inesistenza del soggetto passivo – Un atto emesso verso una società cancellata non è un mero vizio procedurale, ma un’inesistenza giuridica: l’atto non ha alcun effetto né verso la società né verso i soci.
Quadro normativo – La Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 28 D.Lgs. 175/2014, che ha introdotto la “sopravvivenza fiscale quinquennale” della società estinta, poiché non applicabile ratione temporis al caso.
Conclusioni
L’ordinanza n. 23939/2025 rappresenta un chiarimento decisivo: un atto impositivo fondato su un presupposto giuridicamente inesistente è nullo e non può produrre effetti a cascata sui soci.
La decisione riafferma:
la centralità del principio di legalità tributaria,
il nesso di consequenzialità tra atto societario e atto ai soci,
la distinzione tra vizi formali e vizi radicali, che travolgono l’intera pretesa fiscale.
Fonte: fiscoetasse.com
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