Confermata la neutralità fiscale
Il trasferimento di uno studio odontoiatrico a una società del medesimo settore può beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dal nuovo articolo 177-bis del Tuir. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 148 del 4 giugno 2025, affrontando un tema di grande attualità per i professionisti: la possibilità di trasferire un complesso unitario di beni, contratti e clientela da uno studio a una società, senza generare né plusvalenze tassabili né minusvalenze deducibili.
L’interpello era stato presentato da un’associazione professionale attiva nell’ambito odontoiatrico, intenzionata a conferire il proprio studio in una Srl odontoiatrica costituita ai sensi della legge n. 124/2017. I soci non avrebbero ricevuto alcun corrispettivo in denaro, ma esclusivamente quote della società e la partecipazione agli utili.
La questione centrale riguardava la natura della società conferitaria: pur esercitando legittimamente l’attività odontoiatrica, tali società non sono soggette all’iscrizione obbligatoria all’albo professionale, a condizione che il direttore sanitario e il personale siano regolarmente abilitati e iscritti. Da qui il dubbio: è possibile applicare la neutralità fiscale del conferimento anche in assenza dell’iscrizione all’albo?
L’articolo 177-bis del Tuir, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024, prevede la neutralità fiscale per il conferimento di complessi unitari di attività professionali in favore di società che operano nel sistema ordinistico. La disposizione si applica sia alle società tra professionisti disciplinate dall’articolo 10 della legge n. 183/2011, sia alle altre società che esercitano attività regolamentate dagli ordini professionali (comma 2, lettera a)).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale disciplina si estende anche alle operazioni di riorganizzazione e aggregazione degli studi odontoiatrici, purché l’oggetto del conferimento sia un insieme organico di beni e rapporti contrattuali destinato all’esercizio dell’attività odontoiatrica, nel rispetto della normativa di settore.
Il riferimento presente nella relazione illustrativa alla società tra avvocati, specifica l’Agenzia, è da intendersi come esemplificativo e non limitativo: la norma si applica a tutte le professioni regolamentate.
Con riferimento all’attività odontoiatrica, la legge n. 124/2017 stabilisce che questa può essere esercitata sia da liberi professionisti in possesso dei titoli abilitanti (legge n. 409/1985), sia da società, a condizione che:
vi sia un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri;
tutte le prestazioni odontoiatriche siano erogate da soggetti abilitati;
il direttore sanitario operi in una sola struttura;
siano rispettati i requisiti previsti ai commi 153-156 della legge stessa.
Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo quanto disposto dal Ministero della Salute.
Alla luce delle disposizioni normative e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, il conferimento di uno studio odontoiatrico a una Srl del settore può rientrare nel regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 177-bis del Tuir. Ciò consente una riorganizzazione efficiente dell’attività professionale, senza oneri fiscali immediati, favorendo così anche il passaggio verso modelli societari più strutturati.
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