Estensione temporale soggetta però a un onere di ingresso del 10% o del 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti
Il regime speciale per i lavoratori impatriati, introdotto a decorrere dal periodo di imposta 2016 dall’articolo 16 D.Lgs. 147/2015, prevede una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.
Il regime agevolativo, ricordiamo, è stato recentemente oggetto di alcune modifiche normative apportate dal D.L. 34/2019 e dal D.L. 124/2019.
Con l’articolo 5 D.L. 34/2019, infatti, sono stati ridefiniti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. È stato previsto l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50% al 70% e l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in talune ipotesi espressamente previste dalla legge.
L’articolo 13-ter D.L. 124/2019, invece, al fine di superare la disparità di trattamento tra i soggetti il cui trasferimento di residenza fiscale nel territorio dello Stato è avvenuto a decorrere dal 3 luglio 2019 e quelli rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019, ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni già disposte dal D.L. 34/2019 nei confronti dei lavoratori trasferiti in Italia dal 2020.
Infine, la disciplina degli impatriati è stata modificata dalla recente Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 50, L. 178/2020) che ha inserito i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell’ambito dell’articolo 5 D.L. 34/2019.
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo del D.L. 34/2019 consente di prolungare l’ambito temporale del regime fiscale agevolato anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto, appunto, per i lavoratori impatriati.
Il prolungamento dell’agevolazione è consentito a seguito dell’esercizio di un’opzione e previo versamento di un importo pari al 10 o al 5 per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia.
Sotto il profilo soggettivo l’agevolazione è riservata ai contribuenti che:
Tali soggetti possono fruire, per un ulteriore quinquennio, dell’abbattimento del 50% del reddito prodotto, previo versamento di:
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’estensione in parola, l’onere del 10% o del 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti dai lavoratori rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, nel periodo di imposta precedente a quello in cui si esercita l’opzione, deve essere calcolato sull’intero reddito complessivamente prodotto dalla persona.
L’onere di ingresso assume dunque una certa significatività: tale parametro dovrà quindi essere tenuto in considerazione nelle valutazioni di convenienza circa il prolungamento del regime.
Infine, si sottolinea che all’articolo 5 D.L. 34/2019 sono stati aggiunti i seguenti commi:
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Le risposte dell’Agenzia delle Entrate
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