Effetti fiscali anche in caso non volontario
Il differimento quinquennale degli effetti fiscali della cancellazione dal registro delle imprese si applica a ogni ipotesi di estinzione della società, sia volontaria che non volontaria. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29070 del 4 novembre 2025, ha precisato che l’articolo 28, comma 4, del Dlgs n. 175/2014, che posticipa di cinque anni l’efficacia dell’estinzione della società ai fini della validità degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, opera indipendentemente dalla natura dell’iniziativa che ha portato all’estinzione.
Rilevano quindi sia la cancellazione volontaria, prevista a chiusura della liquidazione ai sensi dell’articolo 2495 del Codice civile, sia la cancellazione non volontaria, disposta dal curatore a seguito della chiusura del fallimento. La pronuncia conferma la piena validità degli avvisi di accertamento fiscale emessi dall’Agenzia delle Entrate per gli utili extrabilancio anche quando la società è estinta tramite cancellazione non volontaria.
È stato inoltre riaffermato che l’interesse dell’Agenzia delle Entrate a perseguire i soci per il debito tributario della società estinta non viene meno, come previsto dall’articolo 36 del Dpr n. 602/1973. Questo interesse non è precluso dalla mancata riscossione di somme secondo il bilancio finale di liquidazione, essendo possibile il recupero in presenza di beni o diritti trasferiti ai soci in modo occulto.
Fatti di causa
Una società di capitali in liquidazione coatta fu cancellata dal registro delle imprese dal curatore fallimentare nel marzo 2017. Per l’anno 2012, l’Agenzia delle Entrate notificò un avviso di accertamento fiscale alla società e un secondo al socio detentore del 90% delle quote, contestando utili extrabilancio e IVA indebitamente detratta. La Ctp di Brescia accolse il ricorso del contribuente, ritenendo non applicabile il differimento quinquennale.
In appello, la Ctr Lombardia ribaltò la decisione, confermando l’applicabilità del differimento anche in caso di cancellazione non volontaria e legittimando la presunzione di distribuzione occultata degli utili tra i soci.
Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente, confermando che:
il differimento quinquennale degli effetti fiscali si applica anche alle cancellazioni non volontarie;
gli avvisi di accertamento fiscale emessi dopo la cancellazione della società restano validi;
l’interesse dell’Agenzia delle Entrate a perseguire i soci per il debito della società estinta è pienamente tutelato.
La sentenza sottolinea l’importanza della fictio iuris fiscale, che mantiene attiva la società per cinque anni agli effetti fiscali, prevenendo tentativi di elusione e garantendo la tutela del credito erariale.
Fonte: fiscooggi.it
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