I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 234 del 1 marzo 2023
L’Agenzia delle Entrate, alla luce delle nuove regole che impediscono ulteriori cessioni del credito d’imposta da Superbonus, ha fornito alcune importanti indicazioni riguardanti il caso specifico della cessione del credito in caso di cessione o affitto del ramo d’azienda.
In sintesi, la società che ha acquistato, dal titolare del diritto alla detrazione, il credito d’imposta da Superbonus, in sede di trasferimento o affitto del ramo d'azienda, non può trasferire il credito residuo insieme agli asset aziendali, altrimenti si determinerebbe un mutamento della titolarità del credito, incompatibile con il divieto di “cessione” successiva alla prima previsto dall’articolo 121 del Dl "Rilancio".
Il caso in esame
La T S.P.A. presenta l'istanza di interpello in oggetto per l'interpretazione dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 20202, n. 77 in relazione al caso di cessione o affitto di azienda di seguito rappresentato.
La Società costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione per la gestione, manutenzione e implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico e svolge tali attività in funzione dell'affidamento in house da parte della Provincia.
Con ognuno degli Enti affidanti è stato sottoscritto un disciplinare di affidamento le cui scadenze sono tutte allineate al 30 giugno 2024.
La società I S.p.A., che è totalmente partecipata dalla Provincia, ha avviato un piano di riqualificazione sismica ed energetica del patrimonio immobiliare.
La capienza fiscale della citata società non è tuttavia sufficiente per poter godere direttamente della detrazione fiscale e, perciò, ha proposto alla Società la cessione di una parte di tale credito.
L’intenzione di T S.p.A. è quella di procedere con l'acquisto del credito, tuttavia vi è il dubbio su quale possa essere la sorte di tale credito qualora, alla scadenza dei sopra richiamati disciplinari di affidamento, questi non venissero più rinnovati.
Al riguardo, l'Istante, in relazione agli scenari che potrebbero prefigurarsi alla scadenza dei disciplinari e secondo quanto previsto con la legge che prevede che i servizi pubblici possono essere gestiti in economia oppure mediante una delle forme di affidamento tipizzate, tenuto conto delle diverse modalità di fruizione del beneficio previste dalle diverse disposizioni che si sono succedute, chiede di chiarire se, nell'ipotesi in cui dovesse perdere il ramo d'azienda preposto all'esercizio del trasporto pubblico locale, in quanto ceduto o affittato al nuovo affidatario, il credito del Superbonus 110% possa transitare al nuovo soggetto economico cessionario o locatario.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate cita l’articolo 121 del Dl Rilancio che “contiene una disciplina compiuta in ordine alla cessione dei crediti derivanti dall'effettuazione dei lavori specificamente previsti dalla stessa norma. Con tale previsione, quindi, il legislatore ha inteso dettare una disciplina ad hoc, che opera in deroga a quella di carattere generale prevista per la cessione dei crediti d'imposta (in relazione alla quale è espressamente previsto che il cessionario non possa cedere il credito oggetto della cessione) e della cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo (articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973)”.
Dunque, conclude l’Agenzia, “alla luce delle previsioni dell’articolo 121 che non consente nel caso in esame un'ulteriore cessione del credito da parte del soggetto che lo abbia acquistato dal titolare del diritto alla detrazione (a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati nella disposizione), l’istante, resasi acquirente del bonus edilizio in argomento, non potrà trasferire, in sede di cessione o affitto del ramo d'azienda, il credito residuo contestualmente agli asset che compongono quest'ultima in quanto, per effetto della cessione o dell'affitto del ramo d'azienda, si determinerebbe un mutamento della titolarità del credito, incompatibile con il divieto di “cessione” successiva alla prima previsto dal citato articolo 121”.
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