Quando diventano tassati al 100 per cento
La distribuzione degli utili ai soci non sempre segue una logica lineare. Quando si verifica uno scostamento rispetto alle quote di partecipazione, il trattamento fiscale cambia in modo significativo.
Con la risposta a interpello n. 90/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un principio fondamentale: solo la parte proporzionale costituisce dividendo, mentre l’eccedenza può essere tassata integralmente come altra componente reddituale.
Nel caso oggetto dell’interpello, alcune società per azioni detenevano partecipazioni in una società terza il cui statuto consentiva — previa delibera assembleare unanime — di distribuire gli utili in misura non proporzionale.
Questa scelta non comportava obblighi di restituzione o conguagli tra i soci, ed era motivata da esigenze specifiche:
Secondo i contribuenti, l’intero utile distribuito — anche quello eccedente la quota proporzionale — doveva essere considerato dividendo, con tassazione limitata al 5% ai sensi dell’art. 89, comma 2, del TUIR.
L’Agenzia ha fornito un’interpretazione diversa e più restrittiva.
Quando la distribuzione non proporzionale risponde a finalità ulteriori rispetto alla semplice ripartizione dell’utile, il trattamento fiscale si differenzia:
Questa interpretazione ha un impatto rilevante nella pianificazione societaria. La possibilità di distribuire utili in modo flessibile resta valida sul piano civilistico, ma può generare effetti fiscali penalizzanti.
👉 In particolare, è fondamentale valutare:
La distribuzione degli utili non proporzionale non è fiscalmente neutra. La distinzione tra dividendo e sopravvenienza attiva può determinare una differenza sostanziale in termini di imposte.
Per questo motivo, ogni operazione deve essere analizzata con attenzione, evitando di dare per scontato il trattamento agevolato tipico dei dividendi.
Fonte: fiscooggi.it
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