La promozione a quadro del lavoratore non è sufficiente
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 159 del 28 marzo 2022 in merito al regime speciale per i lavoratori impatriati e attività lavorativa prestata all’estero in posizione di distacco.
In sintesi, il dipendente di una società distaccato in Francia dal 1° gennaio 2018 e rientrato in Italia il 1° gennaio 2021 con un nuovo ruolo e la promozione a “quadro” non potrà fruire dell’agevolazione dell’Irpef prevista dal regime sugli impatriati (articolo 16, Dlgs n. 147/2015) in quanto sussiste una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa italiana.
L’istante informa l’Agenzia delle Entrate che il dipendente non ha rispettato il requisito della residenza essendosi iscritto all’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) solo il 15 maggio 2018, mentre sussistono gli altri elementi richiesti dalla normativa come il trasferimento di residenza e l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente (avvenuta in data 28 dicembre 2020), la laurea, lo svolgimento di un’attività all’estero per almeno 24 mesi e l’impegno a rimanere in Italia.
In ogni caso l’Agenzia rileva che l’esistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale non è oggetto di interpello, includendo elementi che non possono essere verificati in tale sede.
L’Agenzia per stabilire se al caso in esame si può applicare il beneficio ritiene dirimente la circolare n. 17/2017 in cui viene stabilito che al rientro in Italia dopo il distacco all’estero il lavoratore non possa beneficiare dell’agevolazione se sussiste una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.
La circolare n.33/2020, inoltre, ha precisato che la misura agevolativa non compete nel caso di distacco all'estero con successivo rientro se il contratto e il datore di lavoro sono invariati.
Se il lavoro rappresenta invece una nuova attività, con un nuovo contratto che fa assumere all'impatriato un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario sarà possibile accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta di trasferimento della residenza in Italia.
A parere dell’Agenzia delle Entrate, considerando che l’istante è stato distaccato per due anni in Francia, al ritorno in Italia ha acquisito un nuovo ruolo presso la società del gruppo con aumento dello stipendio e degli incentivi ma ha mantenuto il datore di lavoro e le originali condizioni contrattuali, non c’è la "discontinuità lavorativa" richiesta dalla norma, circostanza che preclude l’accesso al regime fiscale di favore.
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