La Cassazione conferma il primato della sostanza sulla forma
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) possono accedere al regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 solo se dimostrano in concreto la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dall’ordinamento.
Con l’ordinanza n. 4459/2026, la Corte di cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: non è sufficiente il dato formale dell’iscrizione al Registro CONI, ma è necessario provare l’effettivo svolgimento di un’attività senza scopo di lucro. L’onere della prova grava interamente sul contribuente.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una ASD operante nel settore della pallavolo.
A seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali (Iva, Ires e Irap), l’Ufficio ha ricostruito un significativo volume d’affari non dichiarato e un maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2011.
In primo grado il ricorso dell’associazione veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Potenza. La decisione veniva confermata anche in appello, valorizzando il solo dato formale dell’iscrizione al Registro Nazionale CONI.
Tuttavia, la CTR non considerava gli obblighi contabili e fiscali previsti dalla legge n. 398/1991, necessari per accedere al regime agevolato.
L’Amministrazione finanziaria ricorreva in Cassazione, contestando:
Secondo l’Agenzia, tali elementi avrebbero dovuto escludere in radice l’applicazione delle agevolazioni fiscali.
La Suprema Corte accoglie le doglianze dell’Amministrazione finanziaria e afferma un principio chiaro:
ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali Iva e imposte sui redditi, non è sufficiente il possesso di requisiti formali, ma è necessaria la dimostrazione dei presupposti sostanziali effettivi.
In particolare, i giudici precisano che:
La Corte evidenzia inoltre che deve essere valutata la reale natura delle operazioni fatturate, inclusa la possibile fittizietà delle stesse, elemento decisivo ai fini del regime fiscale applicabile.
Il quadro normativo di riferimento si completa con il D.P.R. n. 442/1997, che disciplina le opzioni fiscali e il principio dei comportamenti concludenti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con circolare n. 209/1998, che tali principi si applicano anche al regime della legge n. 398/1991, per cui:
Tuttavia, ciò non elimina la necessità di rispettare tutti gli adempimenti contabili e fiscali richiesti.
La pronuncia della Cassazione rafforza un orientamento ormai consolidato: nel diritto tributario, soprattutto in materia di enti sportivi dilettantistici, prevale sempre il principio di sostanza economica sull’apparenza formale.
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali, le ASD devono quindi dimostrare:
In mancanza, il regime agevolato non può essere riconosciuto, con conseguente piena imponibilità dei redditi accertati.
Fonte: fiscooggi.it
La Cassazione conferma il primato della sostanza sulla forma