Per l’omesso versamento non si applica la remissione in bonis
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 223 del 22 febbraio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla applicabilità dell’istituto della remissione in bonis in caso di omesso versamento per la proroga del regime speciale per i lavoratori impatriati.
In sintesi, il versamento della somma dovuta per prolungare di cinque anni i benefici fiscali derivanti dall’applicazione del regime impatriati non costituisce un adempimento “formale”. Di conseguenza, la sua omissione non può essere sanata tramite l’istituto della remissione in bonis.
Il caso
L'istante, residente fiscalmente in Polonia, iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dal 27 gennaio 2012, è rientrato in Italia, insieme a moglie e figlio, dal settembre 2016 dopo aver assunto rapporti di lavoro dipendente anche in altri Stati.
L’istante fa presente di aver usufruito, a partire dal periodo di imposta 2017, del regime “impatriati” (articolo 16, Dlgs n. 147/2015).
Ricordiamo che l’agevolazione, rispetto alla formulazione iniziale, è stata successivamente modificata prevedendone, su opzione dei beneficiari, l’estensione, in presenza di determinate condizioni e requisiti, per ulteriori cinque anni.
In particolare, la norma prevede per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o che acquistano o hanno acquistato un’abitazione in Italia, la possibilità di applicare per ulteriori cinque periodi d’imposta il regime speciale.
In entrambi i casi il reddito prodotto in Italia è imponibile soltanto per il 50% del suo ammontare, che scende al 10% se il contribuente ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
L’ampliamento, originariamente applicabile ai soli contribuenti trasferiti in Italia dal 30 aprile 2019, è stato poi esteso anche agli iscritti all’AIRE e ai cittadini Ue che avevano trasferito la residenza prima del 2020 e che, alla data del 3 dicembre 2019, risultavano beneficiari del “regime impatriati” (legge di bilancio 2021).
L'opzione per la proroga prevede il versamento di un importo pari al 10 o al 5% a seconda dei casi (numero di figli a carico e acquisto casa in Italia) dei redditi di lavoro dipendente e autonomo agevolabili prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
Tornando al caso di specie, l’istante, pur avendo i requisiti per accedere alla proroga fa presente che, a causa di una mera dimenticanza, non ha provveduto a effettuare il versamento dell’importo necessario a perfezionare l’opzione entro il 30 giugno 2022.
Chiede dunque se per sanare la situazione e non perdere il prolungamento della tassazione ridotta possa ricorrere all'istituto della remissione in bonis.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, ripercorrrendo la normativa e la prassi che regolano l’agevolazione richiamata dal contribuente, conclude che nella vicenda mancano i presupposti per usufruire della remissione in bonis.
L’Agenzia conferma infatti quanto già chiarito con la risposta n. 383/2022 riguardo a una vicenda analoga riguardante però un insufficiente versamento. In tale occasione l’Agenzia precisava che l’estensione del beneficio è subordinato all’esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato nel provvedimento stesso: di conseguenza, il mancato o carente adempimento preclude l’accesso al prolungamento del regime.
In sostanza, l’istante, non avendo effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2022, non può beneficiare per ulteriori cinque anni del regime “impatriati” non potendo sanare la dimenticanza né tramite il ravvedimento operoso né, come ritenuto dall’istante, beneficiando della remissione in bonis. Quest’ultima norma, a determinate condizioni, lascia aperto l’accesso ai regimi agevolativi “persi” per inadempimenti di natura formale.
Resta tuttavia evidente che l’omesso versamento, entro il termine del 30 giugno 2022, degli importi dovuti per continuare a usufruire del regime “impatriati” non è riconducibile a un adempimento “formale” a differenza di quanto richiesto dall’articolo che disciplina la remissione in bonis, di conseguenza l’istante non potrà regolarizzare la situazione tramite tale istituto.
Fonte: fiscooggi.it
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