Previsti numerosi interventi che riguardano anche gli Enti del Terzo Settore
Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge n. 234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” contenente interventi riguardanti fisco, famiglie, lavoro, imprese, cultura, sport e innovazione.
Il primo degli interventi più rilevanti per il Terzo Settore è la proroga al 1° gennaio 2024 dell’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’IVA (art. 5, commi da 15-quater a 15-sexies dl n. 146 del 2021).
Nel dettaglio, l’art. 5 del Decreto fiscale in esame dal comma 15-quater al comma 15-sexies interviene e modifica sia l’art. 4 che l’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.
Di conseguenza, gli enti no profit dovranno porre in essere una serie di specifici adempimenti, tra cui:
Il comma 15-quinquies precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro, applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), ovvero il regime forfetario.
Di rilievo il fatto che la Legge di Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, all’art. 1, comma 683 stabilisce che ‘le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 15-quater,15-quinquiese 15-sexies,del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146,convertito, con modificazioni,17dicembre 2021, n.215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024’.
Viene introdotta una proroga della misura del Superbonus 110% di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.
In particolare, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025).
Per rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, sono previsti dalla legge diversi interventi, tra cui l’incremento delle risorse dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e alcune modifiche alla disciplina del fondo rotativo istituito presso Cassa depositi e prestiti, dei crediti concessionali e dei finanziamenti concessi e del relativo fondo di garanzia, in modo da favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi partner.
È prevista anche la proroga al 30 giugno 2022 dell’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI sui finanziamenti fino a 30mila euro a favore degli enti non commerciali, compresi appunto gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
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