Accesso al regime dei lavoratori impatriati
Il lavoratore frontaliere residente all’estero che desidera trasferire nuovamente la propria residenza in Italia può accedere al nuovo regime dei lavoratori impatriati previsto dal Dlgs n. 209/2023.
La recente risposta n. 12 del 20 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente, dipendente di una società italiana e già impiegato in Italia prima dell’espatrio, può beneficiare dell’agevolazione fiscale anche continuando a lavorare per lo stesso datore di lavoro.
Per accedere al regime agevolativo, è necessario che la residenza all’estero sia stata mantenuta per almeno sette periodi d’imposta quando non cambia il datore di lavoro pre e post trasferimento. Ovviamente, devono essere soddisfatti anche tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, inclusi eventuali requisiti di qualificazione o specializzazione.
Nel caso esaminato, il contribuente si era trasferito all’estero nel 2018, continuando a recarsi quotidianamente in Italia come frontaliere, e intende rientrare nel 2026 per lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro. In presenza di tutti i requisiti, potrà quindi beneficiare del regime dei lavoratori impatriati, applicabile anche ai redditi di lavoro prodotti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro italiano.
L’Agenzia ribadisce che la norma non impone limitazioni riguardo al luogo di lavoro durante il periodo di residenza estera, e conferma la possibilità di applicare il regime anche quando il contribuente ritorna in Italia presso lo stesso soggetto (datore/gruppo) per cui era stato impiegato prima dell’espatrio.
Fonte: fiscooggi.it
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