Dal 1° luglio 2020 non è possibile effettuare pagamenti in contante d’importo pari o superiore a 2.000 euro
Dall’1.7.2020 non è possibile effettuare pagamenti in contante d’importo pari o superiore a 2.000 euro.
Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società (versamenti /finanziamenti soci), tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.
La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa/titolo.
Ad esempio il socio che effettua plurimi versamenti sul conto della società a titolo di finanziamento/versamento in conto capitale tutti sotto-soglia. La predisposizione di due o più fatture sotto soglia pagate in contanti a fronte del medesimo servizio/bene acquistato.
Nell’ambito delle citate FAQ il Ministero ha precisato che il termine “complessivamente” va riferito al valore da trasferire. In linea generale, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda il trasferimento in un’unica soluzione di contante / titoli al portatore di importo pari o superiore a 2.000 euro, ancorché:
Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate.
Tracciabilità dei trasferimenti pari/superiori a 2.000 euro
I trasferimenti di importo pari/superiore a 2.000 euro, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Si rammenta che nell’ambito delle citate FAQ il MEF ha chiarito che:
Comunicazione infrazioni uso del contante
In base all’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 in capo ai soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile tributario, banche ecc.), è previsto l’obbligo di comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS), le infrazioni circa l’uso del denaro contante riscontrate.
Regime sanzionatorio per le violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a 2.000 euro, Violazione Sanzione.
Utilizzo contante e titoli al portatore (la sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti).
Comunicazione infrazioni uso del contante
Si rammenta che le violazioni in esame possono essere definite tramite le seguenti disposizioni:
Deroga utilizzo contante per turisti UE/extra UE
L’art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012 da ultimo modificato dall’art. 1, comma 245, Finanziaria 2019, prevede una deroga a tale limitazione all’uso del contante per gli acquisti:
Per le predette operazioni l’utilizzo del contante dal 2019 risulta possibile fino a 14.999,99 euro.
Si rammenta che per poter usufruire del limite di 15.000 euro per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti esteri, gli operatori interessati devono porre in essere una serie di adempimenti.
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