Provvista esclusa da Irpef, proventi sempre imponibili
Quando un artista affida a una società specializzata la gestione e l’incasso dei propri diritti d’autore, senza cederne la titolarità, il trattamento fiscale dei flussi finanziari segue regole precise:
la provvista non è imponibile, mentre i proventi da sfruttamento economico delle opere restano tassabili in capo all’autore, anche se incassati materialmente dal mandatario.
A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 13 del 20 gennaio 2026, fornita a un musicista professionista in procinto di stipulare un contratto di amministrazione esclusiva dei propri diritti d’autore.
Nel caso esaminato, l’accordo contrattuale:
non prevede la cessione dei diritti economici, che restano integralmente in capo all’artista;
attribuisce alla società il solo ruolo di mandatario all’incasso dei proventi (royalties, diritti SIAE, introiti editoriali);
riconosce alla società un compenso percentuale sui proventi futuri generati dalle opere.
Accanto a ciò, il contratto prevede l’erogazione all’artista di una provvista di denaro, finalizzata a sostenerlo finanziariamente nell’attesa dei futuri incassi.
La provvista consiste in una anticipazione temporanea di liquidità, destinata a essere integralmente restituita.
Il rimborso avviene in modo automatico: la società trattiene progressivamente i proventi incassati per conto dell’artista fino al completo recupero dell’importo anticipato (al netto del proprio compenso).
Proprio per questa struttura, l’Agenzia conferma che la provvista:
non costituisce reddito imponibile;
non è soggetta a Irpef né a ritenuta alla fonte, trattandosi di una mera movimentazione finanziaria.
Diverso è il trattamento dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle opere.
Anche se:
formalmente fatturati dall’artista a SIAE, editori e collecting societies;
materialmente incassati dalla società mandataria,
essi restano redditi assimilati al lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR, da tassare secondo il principio di cassa.
Di conseguenza:
i sostituti d’imposta devono applicare la ritenuta alla fonte ex articolo 25, comma 2, Dpr n. 600/1973;
l’imponibilità resta in capo all’autore, indipendentemente dal soggetto che riceve materialmente il pagamento.
L’Agenzia richiama orientamenti già consolidati:
risposta n. 51/2025, secondo cui i compensi percepiti dall’autore per lo sfruttamento della propria opera sono redditi assimilati al lavoro autonomo;
risposta n. 325/2023, che chiarisce come l’incasso da parte di una società, in assenza di trasferimento dei diritti, non modifichi la natura del reddito.
Il principio cardine è che la qualificazione fiscale dei proventi dipende dalla titolarità del diritto d’autore, non dal soggetto che incassa le somme.
Nel caso di mandato all’incasso senza cessione dei diritti:
la provvista resta fiscalmente irrilevante;
i proventi da diritti d’autore sono imponibili in capo all’artista e soggetti a ritenuta, anche se riscossi dalla società mandataria.
Un chiarimento importante per artisti, musicisti e operatori del settore creativo che strutturano i rapporti contrattuali attraverso società di gestione.
Fonte: fiscooggi.it
Provvista esclusa da Irpef, proventi sempre imponibili
Quando il reddito elevato richiede una strategia fiscale consapevole