Rimborsi, compensi e agevolazioni
La circolare n. 7/2026 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 7 agosto 2026, fornisce importanti chiarimenti sulla disciplina fiscale degli enti sportivi professionistici e dilettantistici introdotta dal Dlgs n. 36/2021.
Il documento affronta sette questioni interpretative emerse con la riforma dello sport e interessa, in particolare, società sportive dilettantistiche, associazioni sportive, lavoratori e volontari.
Tra gli aspetti più rilevanti figurano i rimborsi ai volontari sportivi, la soglia dei 15.000 euro per i compensi sportivi, il trattamento ai fini Irap e Iva e alcune importanti agevolazioni fiscali per gli enti sportivi dilettantistici.
L'Agenzia delle Entrate sottolinea inoltre un principio importante: la semplice iscrizione o qualificazione come ente sportivo non comporta automaticamente l'accesso a tutte le agevolazioni fiscali. Occorre verificare, per ciascun beneficio, il rispetto delle specifiche condizioni previste dalla normativa.
Uno dei chiarimenti riguarda le società sportive dilettantistiche (SSD) costituite sotto forma di società di capitali o cooperative.
L'Agenzia delle Entrate conferma che queste società possono accedere, in presenza dei necessari requisiti, alle agevolazioni previste dall'articolo 148 del Tuir e dall'articolo 4 del decreto Iva.
Le norme consentono, in determinate condizioni, di considerare non commerciali alcune attività svolte nei confronti di associati, tesserati e partecipanti.
Non è però sufficiente possedere la qualifica di società sportiva dilettantistica. Per usufruire del regime fiscale agevolato devono essere rispettate anche le specifiche clausole statutarie richieste dall'articolo 148, comma 8, del Tuir.
Diventa quindi fondamentale verificare la corretta predisposizione dello statuto e il coordinamento tra la riforma dello sport e la normativa tributaria.
La circolare dedica particolare attenzione ai rimborsi forfetari dei volontari sportivi.
La disciplina consente di riconoscere rimborsi fino a 400 euro mensili per determinate attività svolte nell'ambito di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti.
L'applicazione del regime richiede tuttavia il rispetto degli specifici obblighi deliberativi e degli adempimenti di comunicazione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
I rimborsi forfetari non assumono natura retributiva e, ordinariamente, non concorrono alla formazione del reddito del volontario.
Un aspetto particolarmente importante riguarda però la soglia di 15.000 euro prevista per i compensi derivanti dal lavoro sportivo dilettantistico.
I rimborsi forfetari devono infatti essere considerati nel calcolo della soglia. Di conseguenza, se il volontario o lavoratore ha già percepito compensi da altri enti sportivi che determinano il superamento del limite, anche i rimborsi possono concorrere alla determinazione della parte imponibile.
La soglia di 15.000 euro viene esaminata anche con riferimento al lavoro sportivo subordinato.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la franchigia opera anche quando l'attività sportiva dilettantistica viene svolta con un rapporto di lavoro subordinato.
Fino a 15.000 euro, i compensi non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Sulla parte eccedente trovano invece applicazione le ordinarie regole fiscali previste per il lavoro dipendente.
Per gli enti sportivi diventa quindi importante monitorare complessivamente i compensi riconosciuti ai singoli lavoratori e verificare correttamente il superamento della soglia.
Un ulteriore chiarimento riguarda l'Irap e i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi.
L'Agenzia precisa che l'esclusione dalla base imponibile, prevista entro il limite di 85.000 euro annui, riguarda non soltanto i collaboratori dell'area sportiva, ma anche quelli impegnati in attività amministrativo-gestionali.
La disposizione può assumere particolare rilevanza per associazioni e società sportive che si avvalgono di collaboratori per la gestione amministrativa e organizzativa delle proprie attività.
La circolare affronta anche il trattamento delle prestazioni sportive esenti da Iva.
Gli enti senza scopo di lucro possono beneficiare, in presenza delle condizioni previste dalla normativa, dell'esenzione per le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva.
La disciplina può comportare anche una semplificazione degli obblighi di fatturazione e registrazione.
Resta comunque necessario prestare attenzione alle eventuali operazioni imponibili effettuate dall'ente, che devono essere correttamente documentate e gestite sotto il profilo fiscale.
Un chiarimento particolarmente significativo riguarda la cessione del contratto o del diritto alle prestazioni sportive di un atleta.
Quando un'Asd o una Ssd trasferisce il contratto o il diritto alle prestazioni dell'atleta a una società sportiva professionistica, non trova applicazione l'esenzione Iva prevista per le attività strettamente connesse alla pratica sportiva.
Secondo l'Agenzia, infatti, si tratta di un'operazione di natura commerciale e finanziaria tra società, che non coincide con una prestazione resa direttamente a favore di chi pratica attività sportiva.
La corretta qualificazione dell'operazione è quindi essenziale per determinare il relativo trattamento Iva.
L'ultimo chiarimento riguarda la detassazione dei proventi prevista dall'articolo 25 della legge n. 133/1999.
Possono non concorrere alla formazione del reddito imponibile i proventi derivanti da determinate attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli provenienti da raccolte pubbliche di fondi organizzate in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
L'agevolazione riguarda gli enti che applicano il regime fiscale della legge n. 398/1991 e opera entro determinati limiti.
In particolare, il beneficio è previsto per un massimo di due eventi all'anno, con un limite complessivo di 51.645,69 euro.
Il Dl n. 38/2026 ha inoltre chiarito l'accesso all'agevolazione per le diverse tipologie di enti sportivi dilettantistici previste dal Dlgs n. 36/2021 che adottano il regime fiscale agevolato.
La circolare n. 7/2026 conferma quindi che la gestione fiscale di una Asd o Ssd richiede un controllo puntuale dei requisiti previsti dalle singole agevolazioni.
Tra gli aspetti da verificare rientrano la corretta impostazione dello statuto, la gestione dei rimborsi ai volontari, il monitoraggio dei compensi sportivi, gli adempimenti relativi al RASD, il trattamento Iva e Irap e l'eventuale applicazione del regime 398/1991.
Per società e associazioni sportive, una corretta pianificazione fiscale consente di evitare errori nella gestione dei compensi e di utilizzare correttamente le agevolazioni disponibili.
Lo Studio Natella&Bruno affianca società, professionisti ed enti nella gestione degli aspetti contabili, fiscali e tributari, con particolare attenzione agli adempimenti connessi alle attività economiche e alle normative di settore.
Qual è la novità principale della circolare n. 7/2026?
La circolare fornisce chiarimenti su sette questioni fiscali relative agli enti sportivi professionistici e dilettantistici, tra cui compensi, rimborsi, Iva, Irap e agevolazioni fiscali.
Le società sportive dilettantistiche possono usufruire delle agevolazioni fiscali?
Sì, ma la sola qualifica di Ssd non è sufficiente. Devono essere rispettati anche i requisiti previsti dalle singole norme fiscali, comprese le specifiche clausole statutarie.
Quanto possono essere i rimborsi forfetari ai volontari sportivi?
La disciplina consente rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili, purché siano rispettate le condizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa.
I rimborsi ai volontari incidono sulla soglia dei 15.000 euro?
Sì. I rimborsi forfetari devono essere considerati nel calcolo della soglia annua prevista per i compensi da lavoro sportivo dilettantistico.
La soglia di 15.000 euro vale anche per il lavoro subordinato sportivo?
Sì. La circolare chiarisce che la franchigia si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato nell'ambito sportivo dilettantistico.
Qual è il limite previsto per l'esclusione Irap dei collaboratori?
L'esclusione opera entro il limite di 85.000 euro annui e riguarda anche le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale.
La cessione del contratto di un atleta è esente Iva?
No. La cessione del contratto o del diritto alle prestazioni sportive a favore di una società professionistica non rientra nell'esenzione prevista per le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva.
Quali sono i limiti per le raccolte fondi agevolate?
L'agevolazione riguarda al massimo due eventi all'anno e un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Argomenti trattati: enti sportivi, società sportive dilettantistiche, Asd, Ssd, riforma dello sport, circolare Agenzia Entrate 7/2026, compensi sportivi, rimborsi volontari sportivi, soglia 15.000 euro, Irap, Iva, RASD, regime 398/1991, raccolte fondi, agevolazioni fiscali
Fonte: fiscooggi.it
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