Adesione entro il 2 ottobre con modello aggiornato
Il 2 ottobre 2023 è l’ultimo giorno utile per presentare all’Agenzia delle Entrate attraverso l’apposita procedura online, le domande di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Sempre il 2 ottobre scadrà il termine ultimo per effettuare, tramite il modello F24, senza possibilità di compensazione, il versamento che perfeziona la procedura. I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con la risoluzione n. 6/2023, recante oggetto “Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)”.
Vengono considerate pendenti le cause il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Il modello di adesione e i termini di pagamento sono stati ridefiniti con il Prot. n. 250755/2023 dell’Agenzia delle Entrate in seguito alle modifiche introdotte dal decreto “Bollette”.
Il decreto ha infatti:
La somma può essere ripartita in più quote soltanto se superiore a mille euro. La dilazione è ammessa fino a un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime tre. Le 17 rate residue andranno versate entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.
In alternativa, sempre dopo aver versato le prime tre quote, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate). Le 51 mensilità rimaste andranno pagate l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2024, fatta eccezione per dicembre, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.
Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a partire dal giorno di pagamento della prima rata.
Fonte: fiscooggi.it
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