Restano validi ed efficaci gli atti costitutivi e gli statuti di startup innovative costituite fino ad oggi con modalità telematiche senza l’intervento di un notaio
Restano ufficialmente validi ed efficaci gli atti costitutivi e gli statuti di startup innovative costituite fino ad oggi con modalità telematiche senza l’intervento di un notaio. Lo prevede l’articolo 39 septies inserito nel testo di conversione del DL n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni) approvato in via definitiva alla Camera.
Si tratta dunque di una sorta di sanatoria per le startup innovative costituite online senza atto notarile.
Le startup innovative di cui all'art. 25 del dl 179/2012 potevano, ai sensi dell'art. 1 del decreto MISE 17/2/2016, essere costituite attraverso atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale e quindi senza atto pubblico.
Successivamente, la decisione del Consiglio di Stato del 29 marzo 2021 n. 2643 aveva ritenuto non ammissibile tale possibilità costitutiva, ritenendo imprescindibile nella creazione della start up innovativa il ricorso al Notaio per la verifica dei requisiti di legge e per l'accertamento sulla validità dell'atto costitutivo.
La nuova norma, “Disposizioni in materia di startup innovative e PMI innovative” (art. 39 septies), ora prevede che “gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese".
Dunque non sussisterà alcun dubbio di nullità per gli atti delle startup redatti senza notaio. I vari atti costitutivi e statuti delle società sono resi validi ed efficaci, anche retroattivamente, per espressa disposizione di legge.
Inoltre, “fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del codice civile".
Le modifiche dell'atto costitutivo potranno normalmente esser deliberate dall'assemblea dei soci (ex art. 2479-bis c.c.) , con verbale redatto da notaio ai sensi dell'art. 2436 del codice. Per tali modifiche i notai dovranno attenersi ai compensi minimi previsti dal Dm. 140/2021 (parametri giudiziali).
Infatti, “il compenso per l’attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.” e quindi non superiore ai 600 euro.
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