Autonomia possibile, ma serve prudenza
Nel regime di trasparenza fiscale previsto dall’art. 5 del TUIR, il reddito prodotto da una società di persone è determinato dalla società stessa e attribuito ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione. Questo importo confluisce nel quadro RH del modello Redditi PF, e i soci non possono discostarsi autonomamente da quanto dichiarato dalla società, pena il rischio di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, può sorgere una situazione peculiare: cosa succede se un socio ritiene che la società abbia sottodichiarato i redditi? Può agire autonomamente attraverso il ravvedimento operoso, anche in assenza di un’iniziativa parallela da parte della società?
Sebbene manchi una posizione esplicita dell’Agenzia delle Entrate, la possibilità di ravvedimento individuale del socio non può essere esclusa. Ciò vale soprattutto considerando che la responsabilità tributaria in materia di imposte dirette è personale. La giurisprudenza (Cass. 4712/2024 e 20099/2018) ha più volte confermato che anche il socio accomandante risponde personalmente delle sanzioni derivanti da dichiarazioni infedeli.
Se un socio ritiene che il reddito attribuito dalla società sia inferiore a quello effettivo, può valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa, pur con le difficoltà legate alla disponibilità di informazioni limitate. In questo caso, però, è bene tenere presente che il ravvedimento del socio potrebbe riflettersi indirettamente sulla posizione fiscale della società e degli altri soci, in particolare se emergono ricadute su tributi come IVA o IRAP.
La configurazione della dichiarazione personale è determinante. Se il quadro RH rappresenta l’unico contenuto della dichiarazione, la sua omissione può far scattare la violazione per dichiarazione omessa. In tal caso, il ravvedimento operoso è possibile solo entro 90 giorni dalla scadenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 472/1997. Tuttavia, dal 1° settembre 2024, l’art. 1, comma 1-bis del D.Lgs. 471/1997 introduce una sanzione attenuata anche oltre i 90 giorni, se la dichiarazione viene comunque presentata entro i termini di decadenza dell’Amministrazione.
Diversamente, se il contribuente ha altri redditi oltre a quelli della società, la mancata compilazione del quadro RH configura una dichiarazione infedele e non omessa. In questo scenario, i termini per il ravvedimento operoso sono più ampi e seguono quelli ordinari per l’attività accertativa.
Il socio di una società di persone può ricorrere al ravvedimento operoso con riferimento all’IRPEF, data la natura personale di questo tributo. La situazione è più complessa per quanto riguarda IVA e IRAP. In teoria, l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 include anche i coobbligati tra i soggetti che possono ravvedersi, ma, nella prassi, i soci non possono presentare dichiarazioni integrative per tributi che competono esclusivamente alla società.
L’obbligo dichiarativo e la titolarità del debito restano infatti in capo all’ente collettivo. Questo vale anche in presenza del principio di responsabilità sussidiaria tra soci e società, secondo cui i creditori, incluso il Fisco, devono prima escutere il patrimonio sociale (Cass. 6617/2021, 14570/2021, 23178/2021, 34539/2021, 27713/2022).
Nel caso delle società in accomandita semplice, occorre distinguere la posizione dei soci: l’accomandatario risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali, mentre l’accomandante ha responsabilità limitata alla quota conferita. Questo principio, valido in ambito civilistico, ha effetti anche sul piano fiscale. Come affermato dalla Cassazione (sent. 13565/2021, 9429/2020, ord. 7793/2020), il socio accomandante non può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari della società, né ha la possibilità di procedere a ravvedimento operoso in relazione a IVA e IRAP.
Il principio di trasparenza fiscale non deve essere interpretato come un ostacolo all’iniziativa individuale del socio in materia di ravvedimento operoso. Al contrario, la responsabilità personale impone al contribuente una valutazione autonoma delle informazioni ricevute dalla società. In assenza di chiarimenti ufficiali, prevale il principio di collaborazione e correttezza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, che rende ammissibile – e in alcuni casi doverosa – l’iniziativa personale del socio.
Per la comunicazione scadenza il 30 Aprile 2025