La guida dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con la circolare n.19/E dell’8 luglio 2020, la guida alla Dichiarazione dei redditi 2020 dove vengono fornite tutte le istruzioni per beneficiare delle detrazioni deduzioni previste dalla legge per i contribuenti che presentano il 730 o il modello Redditi ex Unico.
La guida, di oltre 400 pagine, contiene tutte le indicazioni per contribuenti, professionisti abilitati, commercialisti e CAF ai fini della corretta compilazione dei modelli e dell’apposizione del visto di conformità.
Oltre alle consuete regole vengono prese in considerazione anche le novità che caratterizzano l’attuale stagione dichiarativa, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni fiscali a cui ha diritto il contribuente.
Punti chiave della guida sono i tetti di spesa per le agevolazioni, i documenti da conservare per ottenere detrazioni e bonus, tipologie di spese agevolabili, novità sulle voci di spesa in ambito medico e sanitario, nuovi e tradizionali crediti d’imposta o altra agevolazione in relazione a spese, riscatti, contributi, oneri, erogazioni e premi.
La circolare contiene, inoltre, l’elenco della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF, il professionista abilitato o il commercialista devono verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità e conservare.
Il D.Lgs. n. 241/1997, come modificato dall’art. 7-bis del D.L. n. 4/2019, prevede che in caso di visto di conformità non fedele su una dichiarazione modello 730, Il professionista abilitato o il RAF (Responsabile dell’Assistenza Fiscale), con il CAF in solido sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
In caso di errori è possibile evitare la sanzione inviando una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre, sempre che non sia stata già riscontrata e segnalata l’infedeltà del visto apposto. In alternativa, è comunque possibile inviare una comunicazione sui soli dati utili per la rettifica.
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